Cassazione Penale, Sentenza n. 36025/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il G.i.p. del Tribunale di Treviso, con sentenza del 26 febbraio 2026, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di guida in stato di ebbrezza contestato all’imputato ai sensi dell’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, revocando il decreto penale di condanna e disponendo la trasmissione del dispositivo alla Prefettura per le sanzioni amministrative accessorie. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la nullità e l’abnormità della sentenza, perché pronunciata de plano e senza contraddittorio dopo l’opposizione al decreto penale, nonché la revoca di quest’ultimo al di fuori dei casi previsti dagli artt. 460, comma 4, e 464, commi 3 e 5, c.p.p. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 157, settimo comma, c.p., lamentando che la pronuncia di prescrizione aveva impedito all’imputato di rinunciarvi. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio e la difesa ha insistito per l’annullamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato. Ha accolto la censura relativa all’abnormità: dopo l’emissione del decreto penale e la sua opposizione, il G.i.p. non può pronunciare de plano il proscioglimento per prescrizione, poiché l’art. 129 c.p.p. non attribuisce un autonomo potere decisorio al di fuori delle specifiche regole della fase e presuppone, salvo l’eccezione prevista dall’art. 459, comma 3, c.p.p., un esercizio della giurisdizione con pieno contraddittorio. A seguito dell’opposizione, il G.i.p. è tenuto agli adempimenti processuali previsti dall’art. 464 c.p.p. e non può revocare il decreto o decidere sul merito dell’azione penale fuori dai casi tassativi. L’annullamento è senza rinvio perché il provvedimento è stato emesso in carenza di potere. La decisione non dà luogo a una pronuncia di merito sulla responsabilità o sull’estinzione del reato; il secondo motivo non riceve un’autonoma trattazione.
Norme richiamate
l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano il proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 cod. proc. pen. - ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
L’art. 129 c.p.p. non conferisce un potere autonomo di proscioglimento al di fuori delle disposizioni che regolano la fase processuale; il suo esercizio presuppone, di regola, un contraddittorio effettivo.
Soltanto la disposizione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. consente al giudice per le indagini preliminari di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 con procedura "de plano" ma si tratta di eccezione al sistema, giustificata dalla particolare tipologia del rito che governa il procedimento per decreto, contrassegnato dall'assenza di contraddittorio (soltanto eventuale, in caso di opposizione) per il provenire la richiesta dal P.M. senza la partecipazione di altri soggetti processuali.
La pronuncia de plano del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è consentita al G.i.p. nella specifica ipotesi prevista dall’art. 459, comma 3, c.p.p.; tale eccezione non si estende alla fase successiva all’opposizione.
in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall'opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o di oblazione (art. 464 cod. proc. pen.);
Dopo l’opposizione al decreto penale, il G.i.p. deve seguire gli adempimenti processuali stabiliti in funzione dell’opzione dell’opponente e non può sostituirli con una decisione di proscioglimento de plano.
La citazione della disposizione è parte della censura difensiva; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.
La norma è richiamata nel ricorso quale limite alla revoca del decreto penale, ma la Corte non ne formula una specifica interpretazione.
La citazione delle disposizioni è parte della censura difensiva; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione.
Le disposizioni sono richiamate nel ricorso quale limite alla revoca del decreto penale; il principio applicato dalla Corte riguarda, più in generale, i poteri del G.i.p. dopo l’opposizione.
La norma è menzionata soltanto nell’esposizione del secondo motivo di ricorso, che lamenta la violazione del diritto dell’imputato di rinunciare alla prescrizione; la Corte non decide autonomamente tale questione.
La Corte non enuncia una regola applicativa autonoma sull’art. 157, settimo comma, c.p., poiché fonda l’annullamento sull’abnormità strutturale del provvedimento.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La norma è indicata nell’esposizione del primo motivo come base processuale della doglianza, senza un’autonoma interpretazione della Corte.
La disposizione è richiamata quale motivo di ricorso per inosservanza di norme processuali, ma non costituisce oggetto di una specifica interpretazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La norma è indicata nell’esposizione del secondo motivo come base processuale della doglianza, senza un’autonoma interpretazione della Corte.
La disposizione è richiamata quale motivo di ricorso per violazione o erronea applicazione della legge penale, ma non costituisce oggetto di una specifica interpretazione.
art. 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Il G.i.p. del Tribunale di Treviso con sentenza emessa in data 26 febbraio 2026, rilevato che alla data del 12 aprile 2024 era decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), pari ad anni cinque ex artt. 157 e 160 e 161, secondo comma, cod. pen., con conseguente estinzione del reato, revocava il decreto penale di condanna e dichiarava non doversi procedere nei confronti di Luca Spinazzé in ordine al reato ascrittogli, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La disposizione identifica il reato originariamente contestato; la Corte non si pronuncia sulla sua configurabilità o sulla prescrizione, annullando per ragioni processuali il provvedimento che l’aveva dichiarata.
Il G.i.p. del Tribunale di Treviso con sentenza emessa in data 26 febbraio 2026, rilevato che alla data del 12 aprile 2024 era decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), pari ad anni cinque ex artt. 157 e 160 e 161, secondo comma, cod. pen., con conseguente estinzione del reato, revocava il decreto penale di condanna e dichiarava non doversi procedere nei confronti di Luca Spinazzé in ordine al reato ascrittogli, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La norma è richiamata per il calcolo della prescrizione effettuato dal G.i.p.; la Corte non decide la questione della prescrizione né il motivo relativo alla rinuncia, perché annulla il provvedimento per carenza di potere.
Il G.i.p. del Tribunale di Treviso con sentenza emessa in data 26 febbraio 2026, rilevato che alla data del 12 aprile 2024 era decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), pari ad anni cinque ex artt. 157 e 160 e 161, secondo comma, cod. pen., con conseguente estinzione del reato, revocava il decreto penale di condanna e dichiarava non doversi procedere nei confronti di Luca Spinazzé in ordine al reato ascrittogli, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La norma è richiamata soltanto come parametro del calcolo prescrizionale compiuto dal G.i.p.; la Corte non ne esamina l’applicazione.
Il G.i.p. del Tribunale di Treviso con sentenza emessa in data 26 febbraio 2026, rilevato che alla data del 12 aprile 2024 era decorso il termine massimo di prescrizione del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), pari ad anni cinque ex artt. 157 e 160 e 161, secondo comma, cod. pen., con conseguente estinzione del reato, revocava il decreto penale di condanna e dichiarava non doversi procedere nei confronti di Luca Spinazzé in ordine al reato ascrittogli, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La norma è richiamata soltanto come parametro del calcolo prescrizionale compiuto dal G.i.p.; la Corte non ne esamina l’applicazione.
in caso di opposizione, a seconda delle opzioni formulate dall'opponente, il giudice emette decreto di giudizio immediato ovvero provvede agli adempimenti connessi alla richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. o di oblazione (art. 464 cod. proc. pen.);
La norma è menzionata per descrivere uno dei possibili sviluppi del procedimento dopo l’opposizione; la regola decisiva è l’obbligo per il G.i.p. di attenersi alle forme processuali corrispondenti alle scelte dell’opponente.
in caso di inerzia, o di opposizione inammissibile, il giudice ordina l'esecuzione del decreto di condanna (art. 461, comma 5, cod. proc. pen.).
In caso di inerzia o di opposizione inammissibile, il G.i.p. deve ordinare l’esecuzione del decreto penale; la decisione conferma che le conseguenze successive al decreto sono rigidamente determinate dalla legge.
Massime di principio
- L’art. 129 c.p.p. non attribuisce al giudice un potere autonomo di proscioglimento svincolato dalle norme che regolano i poteri decisori nelle singole fasi; la sua applicazione presuppone, di regola, un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
- Dopo l’emissione del decreto penale e la proposizione dell’opposizione, il G.i.p. deve seguire gli sviluppi processuali previsti dall’art. 464 c.p.p. in relazione alle opzioni dell’opponente e non può pronunciare de plano il proscioglimento per prescrizione né revocare il decreto al di fuori dei casi tassativi.
- La sentenza di proscioglimento pronunciata dal G.i.p. dopo l’opposizione a decreto penale, fuori dall’eccezione prevista dall’art. 459, comma 3, c.p.p., è abnorme perché emessa in carenza di potere e va annullata senza rinvio.
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