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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47117/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la confisca di beni patrimoniali (due appartamenti a Santa Maria del Cedro acquistati nel 1991, una palazzina a Casalnuovo acquistata nel 1999, e un terreno a Casalnuovo acquistato nel 1998) disposta nell'ambito di un procedimento di prevenzione per la riconosciuta appartenenza dei proposti al clan Veneruso. I ricorrenti contestavano che la confisca non poteva operare per i beni acquistati in epoca antecedente alla manifestazione della pericolosita qualificata (ossia prima del 1999/2000), denunciavano vizi di motivazione e violazioni normative (anche rispetto alla disciplina del d.lgs. n.159/2011) e chiedevano la revoca della misura.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: i terzi intestatari (Giovanna Esposito, Giuseppina Esposito e Nunzio Alfieri) non avessero legittimazione a impugnare se non per dimostrare la fittizieta dell'intestazione o la loro effettiva titolarita; la confisca era legittimamente fondata sulla pericolosita qualificata collegata all'appartenenza al clan Veneruso a partire dal 1999/2000; era corretta la retroattivazione degli effetti della confisca anche rispetto a beni acquisiti prima dell'inizio della pericolosita qualificata, purché risultino la sproporzione rispetto al reddito o l'assenza di prova della lecita provenienza; le censure dei ricorrenti non hanno affrontato i punti nodali esaminati in motivazione e sono risultate generiche o manifestamente infondate. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Disciplina previgente delle istanze di revoca delle misure di prevenzione applicabile al procedimento in esame; norma che regola la revoca della confisca nei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.159/2011.

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

    art. 4, comma 1, lett. c); art. 117; artt. 4, 6, 16, 20, 24 (richiamati)

    L'art. 117 (disposizione transitoria) non opera nel caso in cui la proposta di applicazione della misura fosse già stata formulata (qui proposta del 2005). L'art. 4 comma 1 lett. c) è stato in parte dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) nella parte in cui estendeva la disciplina anche a soggetti di pericolosita generica, quindi non ha impedito l'applicazione della confisca quando fondata su pericolosita qualificata.

  • Legge 30 maggio 1965, n. 575

    Art. 1 definisce la pericolosita' qualificata (inclusa la mafiosita'); art. 2-ter, insieme ad altre norme, consente di collegare beni acquisiti anteriormente all'emersione della pericolosita qualificata alla successiva situazione mafiosa quando sussistono elementi di sproporzione o mancata prova di lecita provenienza.

  • Legge 13 maggio 1975, n. 152

    Richiamata dalla Corte territoriale insieme all'art. 2-ter per giustificare la confisca di beni anche quando gli acquisti risalgono a epoca precedente alla piena manifestazione della pericolosita qualificata.

  • Codice di procedura penale

    art. 125; art. 606 comma 1 lett. b) e c; art. 173 disp. att.

    Art. 125 richiede motivazione del decreto; le doglianze sono valutate ai sensi dell'art. 606 sul motivo di cassazione; l'art. 173 disp. att. limita la sintesi delle censure in motivazione. La Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e le censure generiche o non consentite.

  • Corte costituzionale

    Dichiarata l'illegittimita costituzionale della parte dell'art. 4 d.lgs. n.159/2011 che estendeva la disciplina antimafia a soggetti di pericolosita' generica; la pronuncia non preclude pero la confisca quando questa si fonda su pericolosita qualificata mafiosa.

Massime di principio

  • I terzi intestatari di beni confiscati hanno legittimazione limitata: possono impugnare solo per dimostrare la fittizieta dell'intestazione o la loro effettiva titolarita, non per contestare i presupposti personali della misura (pericolosita del proposto).
  • La confisca per pericolosita' qualificata di tipo mafioso puo' essere estesa retroattivamente a beni acquistati prima dell'inizio formale della pericolosita qualificata se sussistono elementi che ne dimostrino la sproporzione rispetto al reddito o l'assenza di prova della lecita provenienza.
  • La declaratoria di incostituzionalita dell'art. 4 d.lgs. n.159/2011 rispetto ai soggetti di pericolosita' generica non impedisce l'applicazione della confisca quando il provvedimento si fonda su pericolosita' qualificata (mafiosita').
  • Per ottenere la revoca della confisca il ricorrente deve contestare specificamente e con elementi il giudizio di sproporzione o fornire prova della lecita provenienza; censure meramente cronologiche o generiche sulla motivazione sono di solito insufficienti.
  • La Corte di legittimita richiede che il ricorso si confronti con i punti nodali della decisione impugnata: il mancato confronto con la motivazione concreta del giudice di merito comporta inammissibilita o rigetto.
  • In procedimenti di prevenzione aperti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.159/2011 si applica la disciplina previgente (es. legge n. 1423 del 1956) salvo quanto compatibile con i principi successivi.

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