Cassazione Penale, Sentenza n. 47117/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la confisca di beni patrimoniali (due appartamenti a Santa Maria del Cedro acquistati nel 1991, una palazzina a Casalnuovo acquistata nel 1999, e un terreno a Casalnuovo acquistato nel 1998) disposta nell'ambito di un procedimento di prevenzione per la riconosciuta appartenenza dei proposti al clan Veneruso. I ricorrenti contestavano che la confisca non poteva operare per i beni acquistati in epoca antecedente alla manifestazione della pericolosita qualificata (ossia prima del 1999/2000), denunciavano vizi di motivazione e violazioni normative (anche rispetto alla disciplina del d.lgs. n.159/2011) e chiedevano la revoca della misura.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: i terzi intestatari (Giovanna Esposito, Giuseppina Esposito e Nunzio Alfieri) non avessero legittimazione a impugnare se non per dimostrare la fittizieta dell'intestazione o la loro effettiva titolarita; la confisca era legittimamente fondata sulla pericolosita qualificata collegata all'appartenenza al clan Veneruso a partire dal 1999/2000; era corretta la retroattivazione degli effetti della confisca anche rispetto a beni acquisiti prima dell'inizio della pericolosita qualificata, purché risultino la sproporzione rispetto al reddito o l'assenza di prova della lecita provenienza; le censure dei ricorrenti non hanno affrontato i punti nodali esaminati in motivazione e sono risultate generiche o manifestamente infondate. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Disciplina previgente delle istanze di revoca delle misure di prevenzione applicabile al procedimento in esame; norma che regola la revoca della confisca nei procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.159/2011.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
art. 4, comma 1, lett. c); art. 117; artt. 4, 6, 16, 20, 24 (richiamati)
L'art. 117 (disposizione transitoria) non opera nel caso in cui la proposta di applicazione della misura fosse già stata formulata (qui proposta del 2005). L'art. 4 comma 1 lett. c) è stato in parte dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) nella parte in cui estendeva la disciplina anche a soggetti di pericolosita generica, quindi non ha impedito l'applicazione della confisca quando fondata su pericolosita qualificata.
Legge 30 maggio 1965, n. 575
Art. 1 definisce la pericolosita' qualificata (inclusa la mafiosita'); art. 2-ter, insieme ad altre norme, consente di collegare beni acquisiti anteriormente all'emersione della pericolosita qualificata alla successiva situazione mafiosa quando sussistono elementi di sproporzione o mancata prova di lecita provenienza.
Richiamata dalla Corte territoriale insieme all'art. 2-ter per giustificare la confisca di beni anche quando gli acquisti risalgono a epoca precedente alla piena manifestazione della pericolosita qualificata.
art. 125; art. 606 comma 1 lett. b) e c; art. 173 disp. att.
Art. 125 richiede motivazione del decreto; le doglianze sono valutate ai sensi dell'art. 606 sul motivo di cassazione; l'art. 173 disp. att. limita la sintesi delle censure in motivazione. La Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e le censure generiche o non consentite.
Corte costituzionale
Dichiarata l'illegittimita costituzionale della parte dell'art. 4 d.lgs. n.159/2011 che estendeva la disciplina antimafia a soggetti di pericolosita' generica; la pronuncia non preclude pero la confisca quando questa si fonda su pericolosita qualificata mafiosa.
Massime di principio
- I terzi intestatari di beni confiscati hanno legittimazione limitata: possono impugnare solo per dimostrare la fittizieta dell'intestazione o la loro effettiva titolarita, non per contestare i presupposti personali della misura (pericolosita del proposto).
- La confisca per pericolosita' qualificata di tipo mafioso puo' essere estesa retroattivamente a beni acquistati prima dell'inizio formale della pericolosita qualificata se sussistono elementi che ne dimostrino la sproporzione rispetto al reddito o l'assenza di prova della lecita provenienza.
- La declaratoria di incostituzionalita dell'art. 4 d.lgs. n.159/2011 rispetto ai soggetti di pericolosita' generica non impedisce l'applicazione della confisca quando il provvedimento si fonda su pericolosita' qualificata (mafiosita').
- Per ottenere la revoca della confisca il ricorrente deve contestare specificamente e con elementi il giudizio di sproporzione o fornire prova della lecita provenienza; censure meramente cronologiche o generiche sulla motivazione sono di solito insufficienti.
- La Corte di legittimita richiede che il ricorso si confronti con i punti nodali della decisione impugnata: il mancato confronto con la motivazione concreta del giudice di merito comporta inammissibilita o rigetto.
- In procedimenti di prevenzione aperti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.159/2011 si applica la disciplina previgente (es. legge n. 1423 del 1956) salvo quanto compatibile con i principi successivi.
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