Cassazione Penale, Sentenza n. 27817/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva principalmente l'intervenuta prescrizione del reato (contestando che il termine breve fosse spirato l'8 giugno 2020 e, comunque, che fosse decorso il termine massimo di 5 anni), calcolando i termini a partire dall'emissione del decreto di citazione a giudizio e considerando i giorni di sospensione; con motivo subordinato denunciava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 110/1975 (contestando che il fucile subacqueo fosse qualificabile come strumento di straordinaria offensività), sostenendo che l'arma non era carica (elastici non tesi) e che il fatto era avvenuto nelle pertinenze della sua abitazione, davanti alla porta di casa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e, procedendo all'esame della questione prescrizionale, ha dichiarato intervenuta la prescrizione del reato. Dalla documentazione risultava che l'ultimo atto interruttivo era il decreto di citazione a giudizio del 8/6/2016: il termine breve di quattro anni sarebbe spirato il 8/6/2020; a tale periodo sono stati aggiunti 185 giorni di sospensione del corso della prescrizione maturati nel giudizio di primo grado (58 giorni per impedimento del difensore, 15 giorni per astensione di categoria, 112 giorni per rinvii dovuti all'emergenza Covid-19), facendo decorrere il termine breve fino al 13/12/2020; la sentenza di primo grado è intervenuta l'8/1/2021, oltre tale scadenza. Anche il termine massimo quinquennale risultava maturato considerando la data del fatto e i medesimi giorni di sospensione. Non essendovi elementi tali da imporre un proscioglimento nel merito, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la norma qualificando il fucile subacqueo quale strumento di straordinaria offensività; la Cassazione non si è pronunciata sul merito di tale qualificazione perché ha deciso il ricorso sulla base della prescrizione, quindi la contestata applicazione della norma è rimasta senza valutazione definitiva in questa sede.
Richiamato per il calcolo della prescrizione nei reati contravvenzionali: la Corte ha applicato i criteri combinati con l'art. 160 c.p. per determinare il termine breve.
Applicato insieme all'art. 157 per determinare la durata della prescrizione nei reati contravvenzionali e per valutare la decorrenza rispetto agli atti interruttivi e ai periodi di sospensione.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Riferito in relazione alla possibilità per la Corte di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (come la prescrizione) quando il ricorso non è manifestamente infondato; la Corte ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza può precludere tale dichiarazione, mentre nel caso di specie il ricorso non essendo manifestamente infondato ha consentito la valutazione e la dichiarazione della prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola a partire dall'ultimo atto interruttivo valido e va sommata a tutti i periodi di sospensione del decorso (impedimenti del difensore, astensioni di categoria, rinvii per emergenze come il Covid-19) maturati in ogni grado di giudizio; se la sentenza interviene oltre tali termini il reato si estingue per prescrizione.
- Anche quando è dedotta una errata qualificazione giuridica del fatto (es. classificazione dell'arma come 'straordinariamente offensiva'), la Corte di cassazione può decidere il ricorso sul terreno prescrizionale senza entrare nel merito della qualificazione sostanziale, se la questione della prescrizione è risolutiva.
- Il termine massimo di prescrizione (quando previsto) si calcola dalla data del fatto e va computato con le medesime regole di sospensione; il suo spirare estingue il reato indipendentemente dall'esito del giudizio di merito.
- Le contestazioni sulla materiale capacità offensiva di un oggetto (arma 'non carica', uso nelle pertinenze domestiche, ecc.) sono, di norma, questioni di fatto e di prova che rilevano nel merito; tuttavia, se ricorre la prescrizione, tali questioni potrebbero non essere più esaminate.
- In casi analoghi è utile per la difesa monitorare e documentare con precisione tutti gli atti interruttivi e i periodi di sospensione (con relative cause) per poter valorizzare tempestivamente l'eccezione prescrizionale.
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