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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27691/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Aceto impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. 152/2006 (deposito/abbandono di rifiuti pericolosi e non) sostenendo: 1) errata qualificazione della fattispecie perché la condotta di deposito incontrollato di rifiuti da parte di un privato integra solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 255 d.lgs. 152/2006 e non il reato previsto dall'art. 256; 2) intervenuta prescrizione perché il deposito sarebbe reato istantaneo e dal sequestro del 16/05/2016 sarebbe decorso il termine quinquennale; inoltre contestava che il periodo di sospensione 25/06/2018-11/02/2019 non operasse per mancanza di provvedimento espresso del giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che la fattispecie fosse solo amministrativa: la qualificazione soggettiva dell'agente è elemento determinante e in questo caso il ricorrente agiva nella qualità di legale rappresentante della S.a.s., sicché si applica la disciplina penale ex art. 256 d.lgs. 152/2006. Sul secondo motivo ha ritenuto che la condotta fosse di deposito reiterato e quindi di natura permanente (l'imputato intendeva riutilizzare i materiali per ristrutturazione) e che pertanto la prescrizione non era maturata; inoltre ha confermato che i rinvii disposti per astensione degli avvocati/non partecipazione non richiedono un formale provvedimento di sospensione per produrre i loro effetti ai fini della sospensione dei termini. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a titolo di sanzione pecuniaria prevista dal giudice.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256

    L'art. 256 si applica alle condotte di abbandono/deposito di rifiuti quando siano poste in essere da titolari di imprese o enti; la qualifica soggettiva dell'agente costituisce elemento specializzante rispetto all'art. 255 e determina la rilevanza penale.

  • d.lgs. 152/2006, art. 255

    "fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2"

    L'art. 255 disciplina le violazioni sanzionate amministrativamente, in particolare quando le condotte sono commesse da privati; tuttavia l'articolo si apre con la riserva rispetto all'art. 256 che ne delimita l'ambito.

  • cod. proc. pen., artt. 157 e 159

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte interpreta che, quando il deposito costituisce condotta reiterata e permanente, la prescrizione va calcolata di conseguenza e non come reato istantaneo, tenendo conto delle interruzioni (sequestro) e delle sospensioni del procedimento.

  • cod. proc. pen., art. 129

    La Corte richiama il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude la possibile declaratoria di cause di non punibilità (comprese la prescrizione) nel giudizio di cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria al ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La distinzione tra illecito amministrativo (art. 255) e reato penale (art. 256) dipende in modo decisivo dalla qualifica soggettiva dell'autore: se l'agente agisce in qualità di imprenditore/titolare di impresa o ente, è più probabile l'applicazione della norma penale.
  • Il deposito reiterato di rifiuti può avere natura permanente/continua (non essere un reato istantaneo) se la condotta si protrae nel tempo o è finalizzata al riutilizzo dei materiali; ciò influisce sul calcolo dei termini di prescrizione.
  • Il sequestro e i periodi di sospensione del procedimento (anche per rinvii dovuti ad astensione degli avvocati) incidono sul computo della prescrizione: i rinvii richiesti dalle parti o dovuti a impedimenti della difesa non richiedono un formale provvedimento di sospensione per produrre effetti.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la Corte non può comunque procedere alla verifica e alla dichiarazione di cause di non punibilità (es. prescrizione) sostanziali, per mancanza di valido rapporto di impugnazione.
  • In presenza di ricorso inammissibile può essere disposta la condanna del ricorrente al pagamento di una sanzione pecuniaria a norma dell'art. 616 c.p.p., salvo che si riscontri assenza di colpa.

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