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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27690/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per il delitto previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento IVA entro il 27/12/2013 per un importo di complessivi 634.478 euro. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: 1) vizio di valutazione in ordine al dolo e dedotta impossibilita' di versare per crisi di liquidita' (scelta imprenditoriale necessitata e pagamenti imposti da sindacati e committenti); 2) nullita' per mancata notifica della citazione al domicilio eletto presso un diverso difensore (art. 178 c.p.p.); 3) nullita' per mancata notificazione dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione al codifensore, dedotta tardivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul profilo processuale i giudici hanno ritenuto manifestamente infondati o tardivi i motivi relativi alle nullita' di notifica: si e' trattato di nullita' intermedie sanate per mancata tempestiva eccezione da parte del difensore presente o perche' la notifica non era omessa ma aveva raggiunto lo scopo conoscitivo. Sul merito il primo motivo e' stato ritenuto inammissibile per essere essenzialmente un appello in fatto e valutativo, non sindacabile in sede di legittimita'. Si e' richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 10-ter punisce a dolo generico e la presentazione della dichiarazione costituisce prova significativa della consapevolezza del debito e della soglia di punibilita'; la crisi di liquidita' non esclude il dolo salvo che non sia provato che tutte le misure possibili furono adottate e che il mancato pagamento fu inevitabile. Il ricorso e' quindi rigettato, la ricorrente condannata alle spese, e il reato non e' stato dichiarato prescritto considerati i periodi di sospensione processuale.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato e' configurato a titolo di dolo generico: e' sufficiente la consapevolezza di non versare all'Erario le ritenute o l'IVA risultanti dalla dichiarazione e la coscienza della soglia di punibilita'. La dichiarazione annuale costituisce prova rilevante del dolo.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b), c), e))

    Disposizioni sul contenuto e i motivi del ricorso per cassazione; i motivi che sono essenzialmente valutazioni di fatto o manifestamente infondati sono inammissibili o irrilevanti in sede di legittimita'.

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Regola la notificazione della citazione a giudizio; la violazione del modello di notifica puo' dar luogo a nullita' che, a seconda della gravita', puo' essere assoluta o intermedia.

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce la nullita' assoluta per la totale omissione di notificazione; nel caso in cui la notificazione sia difforme ma abbia comunque raggiunto lo scopo conoscitivo, la nullita' è di regime intermedio e richiede tempestiva eccezione.

  • artt. 180 e 182 c.p.p.

    Determinano i termini e le modalita' per sollevare le nullita' processuali: le nullita' di regime intermedio sono prive di effetti se non dedotte tempestivamente.

  • art. 157, comma 8-bis c.p.p. e art. 161, comma 4 c.p.p.

    Norme sui modelli di notificazione al difensore; la loro inosservanza puo' dar luogo a nullita' intermedie quando la notificazione, pur difforme, sia stata comunque idonea a portare l'atto a conoscenza.

  • art. 184, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce che il mancato tempestivo esercizio dell'eccezione circa nullita' processuali equivale a sanatoria per effetto dello svolgimento del processo.

  • Sezioni Unite, sent. n. 37424 del 28/03/2013 (Romano)

    Chiarisce l'elemento soggettivo dell'art. 10-ter: non e' richiesta una intenzione specifica di evadere le imposte; il dolo si desume spesso dalla dichiarazione annuale e dall'omessa organizzazione delle risorse per l'accantonamento dell'IVA; la crisi di liquidita' non esclude il dolo salvo prova rigorosa dell'inevitabilita' del mancato pagamento non imputabile al contribuente.

Massime di principio

  • Nel delitto di omesso versamento IVA ex art.10-ter la presentazione della dichiarazione che evidenzia il debito costituisce elemento probatorio rilevante per inferire la consapevolezza del non versamento e la soglia di punibilita'.
  • La mera crisi di liquidita' non esclude automaticamente il dolo: la difesa deve provare che la crisi era inevitabile e che sono state adottate tutte le misure ragionevoli (anche personali) per reperire le risorse necessarie.
  • Le nullita' relative a notificazioni che non abbiano impedito la conoscibilita' dell'atto sono di regime intermedio: devono essere eccepite tempestivamente (immediatamente dopo gli atti preliminari o prima delle conclusioni) o si intendono sanate.
  • Se l'imputato ha due difensori e uno e' presente, spetta al difensore presente verificare e, se del caso, eccepire subito l'omesso avviso all'altro; il mancato reclamo immediato comporta sanatoria.
  • In sede di Cassazione non e' consentito un sindacato di merito sulla valutazione delle prove o sulla scelta logica dei giudici di merito; i motivi che si traducono in rivalutazioni fattuali sono inammissibili.
  • Il computo della prescrizione tiene conto dei periodi di sospensione del processo; la mera decorrenza del termine non esclude automaticamente la punibilita' se vi sono state sospensioni che ne hanno interrotto o sospeso il corso.

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