Cassazione Penale, Sentenza n. 27689/2022 del 18/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per introduzione nel territorio dello Stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore a 10 kg con quattro motivi: 1) vizio di motivazione: i cinque trolley sequestrati gli sono stati attribuiti solo perché li spingeva con lo stesso carrello, mentre le targhette recavano altri nominativi; 2) doglianza per la revoca di un teste che avrebbe potuto chiarire la vicenda; 3) vizio processuale relativo alla notificazione del decreto che dispone il giudizio ex art. 161, comma 4, c.p.p.: la notifica era stata eseguita al difensore d'ufficio in assenza dei presupposti, perché l'imputato non era stato trovato al domicilio dichiarato solo in quanto assegnatario di una casa comunale, circostanza che non dimostra l'impossibilità di notificazione; 4) decisione basata su un unico indizio, senza considerare che i trolley erano abbinati a un biglietto aereo intestato ad altre tre persone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il terzo motivo, sollevando il quesito giuridico sulla corretta applicazione dell'art. 161, comma 4, c.p.p. quando siano possibili ulteriori ricerche del destinatario della notifica (la mera assegnazione di una casa comunale non basta a provare l'impossibilità di notificazione). In ragione della regolare formazione del rapporto processuale e della decorrenza dei termini, la Corte ha preso atto della maturata prescrizione del reato alla data del 22/06/2021 e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, codice di procedura penale
La Corte ha messo in dubbio l'applicabilità dell'art. 161, comma 4, quando non sia dimostrato che ogni ulteriore ricerca del destinatario della notifica fosse impossibile; la semplice assegnazione di una casa comunale non configura automaticamente l'impossibilità di notificazione
istituto della prescrizione del reato
La Corte ha rilevato che, avendo avuto regolare formazione il rapporto processuale e trascorsi i termini utili, il reato risultava estinto per prescrizione alla data del 22/06/2021, con conseguente annullamento della sentenza senza rinvio
Massime di principio
- La notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. richiede la concreta impossibilità di reperire il destinatario: circostanze come la mera assegnazione di un alloggio comunale non sono di per sé sufficienti a dichiarare l'impossibilità della notifica
- Un'eccezione processuale non manifestamente infondata relativa alla regolarità delle notifiche può indurre la Corte a rivedere gli effetti temporali del processo e a verificare la sopravvenuta prescrizione
- Se la prescrizione del reato è maturata, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato
- Le valutazioni circa la responsabilità basate su indizi unici (es. il fatto di spingere trolley) devono essere valutate nel contesto probatorio complessivo, incluso il fatto che i bagagli recassero nominativi diversi; tali elementi possono sostenere richieste di riesame della motivazione
- La revoca o l'esclusione di testi deve essere valutata in relazione al possibile pregiudizio per la difesa: se l'esclusione ha inciso sul diritto di difesa, ciò può costituire motivo utile in Cassazione
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