Cassazione Penale, Sentenza n. 27688/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale: la PEC ricevuta il 14 ottobre alle ore 12:27 indicava l'oggetto relativo alle conclusioni ma non conteneva l'allegato PDF con il testo delle conclusioni, per cui si lamenta la carenza di comunicazione della requisitoria
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile perché la nullità contestata è una nullità 'a regime intermedio' ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che deve essere eccepita nei termini previsti dall'art. 182, comma 2, c.p.p. (prima del compimento dell'atto o, se impossibile, immediatamente dopo). Poiché l'imputato non ha eccepito la nullità davanti alla Corte d'appello e l'ha sollevata solo in Cassazione, la questione è stata considerata tardiva e quindi inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa e avendo escluso la colpa grave, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Nota: il Procuratore Generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio, ma la Corte si è limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di tempestiva eccezione
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato è stato condannato; citata per indicare il capo di imputazione confermato in appello
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Classifica la nullità relativa alla mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale come nullità generale 'a regime intermedio' che richiede eccezione tempestiva
codice di procedura penale, art. 182, comma 2
Stabilisce i termini di proposizione dell'eccezione per le nullità a regime intermedio: devono essere sollevate prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo, pena la decadenza
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere per la parte soccombente di sostenere le spese del procedimento; applicato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di 'colpa nella determinazione della causa di inammissibilità' e giustificare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La mancata comunicazione di atti processuali rilevanti (es. conclusioni del Procuratore Generale) può costituire una nullità 'a regime intermedio' che deve essere eccepita tempestivamente: prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
- Sollevare per la prima volta in Cassazione una nullità che doveva essere eccepita in precedenza determina, di norma, l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In presenza di comunicazioni via PEC incomplete (mancanza di allegati o contenuti), la parte interessata deve documentare tempestivamente il difetto e sollevare l'eccezione davanti al giudice che compie l'atto o immediatamente dopo, chiedendo integrazione o provvedimenti opportuni.
- Conservare e rendere disponibili le tracce informatiche (timestamp della PEC, mail ricevute, richieste di integrazione) è essenziale per dimostrare tempestività e per evitare la perdita del diritto a far valere l'eventuale nullità.
- Se la nullità non è stata tempestivamente eccepita, le vie straordinarie (come la Cassazione) sono normalmente precluse salvo casi eccezionali in cui emerga una lesione grave del giusto processo che giustifichi un intervento d'ufficio.
- La ratio pratico-processuale: chi intende far valere una nullità 'intermedia' deve agire immediatamente; altrimenti assume il rischio di perdere la possibilità di ottenerne la tutela, con conseguenti condanne alle spese e possibili sanzioni economiche.
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