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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37121/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 597 c.p.p., richiamato ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello abbia deciso al di là del devoluto perché gli imputati non avevano dedotto la scriminante della legittima difesa; inoltre contesta la motivazione della Corte territoriale come incongruente e lacunosa. Il ricorso è proposto nei limiti dell'art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la legittima difesa e che la motivazione fosse adeguata e conforme al canone della motivazione rafforzata. La Cassazione ha inoltre affermato che il giudice d'appello è giudice del fatto e può conoscere cause di non punibilità, anche se non specificamente dedotte, purché rientranti nei punti della decisione devoluti con l'appello. Perciò il ricorso della parte civile è infondato. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Definisce l'ambito di devoluzione al giudice d'appello; la Corte interpreta che tale ambito si estende ai punti della decisione e consente al giudice d'appello di esaminare, nell'ambito dei punti devoluti, anche cause di non punibilità non specificamente dedotte.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; nel caso è richiamata come parametro per valutare la doglianza relativa alla presunta violazione dell'art. 597.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione del ricorso in Cassazione; il ricorrente ha proposto motivi entro i limiti di tale disposizione.

  • artt. 110, 582, 585 cod. pen.

    Reati originariamente contestati (concorso in omicidio/lesioni a seconda della ricostruzione): la Corte d'appello ha ritenuto che gli imputati fossero non punibili per causa di giustificazione (legittima difesa).

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge n. 176/2020

    Norma richiamata nel procedimento in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero; citata a supporto della richiesta di inammissibilità del ricorso.

  • art. 16 d.l. 228/2021

    Richiamato insieme all'art. 23 del d.l. 137/2020 nelle conclusioni del Pubblico Ministero; usato a fini processuali nella fase di conclusioni sulla inammissibilità.

  • principio 'tantum devolutum quantum appellatum' (dottrina/orientamento giurisprudenziale)

    La Cassazione chiarisce che il principio non impedisce al giudice d'appello, nei limiti dei punti della decisione cui si riferiscono i motivi, di riconsiderare la qualificazione giuridica dei fatti e conoscere cause di non punibilità anche se non espressamente dedotte dall'appellante.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è giudice del fatto: può riconsiderare la qualificazione giuridica dei fatti e valutare cause di non punibilità nei limiti dei punti della decisione devoluti, anche se tali cause non sono state espressamente dedotte dalle parti.
  • Il principio del 'tantum devolutum quantum appellatum' non impedisce al giudice di appello di adottare argomentazioni diverse e giungere a una diversa decisione sulle stesse questioni di fatto devolute con l'appello.
  • Per la parte civile che impugna una sentenza, è essenziale individuare chiaramente i punti della decisione contestati; tuttavia la mancata deduzione di una specifica scriminante non esclude che il giudice la riconosca se emerge dai medesimi fatti e punti decisionali.
  • Le contestazioni sulla presunta carenza di motivazione devono dimostrare lacune o incongruenze specifiche; una motivazione che rispetta il canone della motivazione rafforzata difficilmente determina l'annullamento ove la corte abbia esposto ragioni logiche e coerenti.
  • Ricorsi infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende), perciò va valutata cautamente l'ammissibilità e il merito prima di proporre impugnazioni.

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