Cassazione Civile, Ordinanza n. 34676/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per omesso versamento dell'ICI 2011, con irrogazione di imposta, sanzioni, interessi e accessori. In appello il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento della propria impugnazione, ma la Corte tributaria d'appello aveva compensato le spese di lite ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni legate alla particolare complessità fattuale e normativa della vicenda. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha denunciato, da un lato, la violazione delle norme sulla compensazione delle spese e dei principi costituzionali, sostenendo che mancassero i presupposti per compensare e che la motivazione fosse incongrua; dall'altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente stilistica, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. Il Comune intimato non si è costituito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse né inesistente né apparente, poiché la Corte tributaria aveva esplicitato le ragioni della compensazione facendo riferimento alla particolare complessità della situazione fattuale, ai criteri normativi applicabili e ai provvedimenti degli enti locali, oltre che al diverso esito dei due gradi di giudizio. Ha inoltre affermato che la valutazione sulla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'illogicità o erroneità manifesta. Non è stata adottata pronuncia sulle spese di legittimità per mancata costituzione dell'ente intimato. È stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Nel processo tributario consente la compensazione delle spese sia in caso di soccombenza reciproca sia per gravi ed eccezionali ragioni; la relativa valutazione resta discrezionale ma deve essere sorretta da motivazione non illogica o erronea.
È richiamato per il principio generale della soccombenza nella regolazione delle spese, rispetto al quale la compensazione costituisce deroga.
La giurisprudenza sulla compensazione delle spese nel processo civile è richiamata in chiave analogica, per affermare la necessità di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente esplicitate.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione si configura solo in caso di mancanza assoluta o motivazione apparente, non per semplice insufficienza o cattiva persuasività.
Richiamato in relazione alla nullità processuale dedotta per vizio motivazionale.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il 'minimo costituzionale'; il controllo di legittimità non può estendersi alla sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione di legge in tema di compensazione delle spese, ma il sindacato di legittimità è limitato ai casi di violazione del principio di soccombenza o di uso illegittimo del potere discrezionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro per dedurre la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il rigetto dell'impugnazione comporta l'obbligo di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma integrativa dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese può essere disposta non solo per soccombenza reciproca, ma anche per gravi ed eccezionali ragioni, purché il giudice le indichi in modo chiaro e puntuale.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, o si fonda su ragioni illogiche o erronee; non è invece sindacabile la mera valutazione di merito sulla gravità ed eccezionalità delle circostanze.
- La complessità fattuale e giuridica della controversia, specie se accompagnata da incertezza interpretativa o da un diverso esito nei gradi di merito, può integrare una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale': non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà se la sentenza rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di dare atto del raddoppio del contributo unificato.
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