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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14748/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente impugnava un sollecito di pagamento fondato su più cartelle esattoriali, deducendo di non aver mai ricevuto le notifiche delle cartelle e contestando anche la prescrizione dei crediti. In primo e secondo grado la controversia si è concentrata soprattutto sulla prova della notifica: la Commissione regionale aveva ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall’agente della riscossione per dimostrare l’avvenuta notificazione, richiamando copia della relata o dell’avviso di ricevimento, e aveva escluso la necessità di produrre la cartella integrale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione della normativa sulla notificazione a mezzo posta e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite, per perfezionare la notifica in caso di temporanea assenza del destinatario era necessaria la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa di deposito (CAD), che sarebbe mancato in atti; ha quindi chiesto la cassazione della sentenza d’appello per errata valutazione della prova della notifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, cioè un profilo di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. Inoltre, la doglianza è stata ritenuta anche carente sotto il profilo dell’autosufficienza, perché il ricorrente non ha riportato in modo completo il contenuto dei documenti né ha indicato con precisione dove fossero stati prodotti. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell’intimato, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per contestare la disciplina della notificazione in caso di assenza del destinatario e per sostenere che la prova del perfezionamento notificatorio richiedesse specifici adempimenti documentali.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere un errato riparto dell’onere della prova sulla notifica delle cartelle; la Corte ha ritenuto che la doglianza in realtà investisse la valutazione del fatto probatorio.

  • legge n. 890 del 1982, art. 8

    Richiamata nel motivo per affermare la necessità della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e della relativa prova documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta contro l’accertamento di fatto.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito per affermare l’applicabilità della prescrizione ordinaria decennale alle pretese iscritte a ruolo.

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per ribadire l’onere di indicare specificamente i documenti su cui il ricorso si fonda, con trascrizione o riassunto del loro contenuto.

  • art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare l’onere di produrre i documenti rilevanti e indicare esattamente dove siano reperibili nel fascicolo, a pena di improcedibilità/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.l. n. 173 del 2020, art. 27

    Citato nel contesto della trattazione della causa con modalità da remoto.

  • art. 140 c.p.c.

    Nel ragionamento della Corte il richiamo alla disciplina notificatoria è stato considerato non decisivo rispetto alla reale censura, che atteneva alla prova documentale della notifica.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito ha esaminato e deciso la questione della regolarità della notificazione sulla base della documentazione prodotta, la censura che in cassazione contesta il contenuto o l’apprezzamento di quella prova non integra, di regola, una violazione di legge ma una critica al giudizio di fatto.
  • Il travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo entro limiti rigorosi: il travisamento del dato oggettivo può rilevare come errore revocatorio, mentre la diversa inferenza tratta dal dato probatorio resta riservata al giudice di merito.
  • Chi deduce in cassazione l’omessa o erronea valutazione di documenti ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto e il luogo processuale di produzione, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • La doglianza sulla validità della notifica non può essere formulata in modo astratto o apodittico: occorre confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con i documenti effettivamente acquisiti al processo.
  • L’assenza di attività difensiva dell’intimato esclude la liquidazione delle spese in suo favore, ma non impedisce la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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