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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37212/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio in cui il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale una condanna generica della datrice pubblica al pagamento di differenze retributive. Poiché la condanna era generica, il lavoratore aveva promosso un giudizio monitorio per la liquidazione del quantum. L'ente si era opposto al decreto ingiuntivo sostenendo che la quantificazione non potesse essere effettuata sulla base dell'art. 28 CCNL Comparto Sanità 7 aprile 1999, ma dovesse invece seguire l'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. L'opposizione era stata respinta in primo grado e, in appello, l'ente aveva reiterato la censura sui criteri di liquidazione, lamentando anche l'erroneo richiamo a un preteso giudicato, l'omessa pronuncia sul motivo di gravame e l'omessa considerazione di precedenti della stessa Corte d'appello in fattispecie analoghe. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: violazione degli artt. 2909 c.c., 278 e 324 c.p.c. per insussistenza di un giudicato sul quantum; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia; erroneità dei criteri di liquidazione delle differenze retributive, che secondo la ricorrente andavano ricostruiti ex art. 52, comma 5, d.lgs. 165/2001 e non ex art. 28 CCNL; omesso esame di un fatto decisivo relativo al preteso giudicato esterno e ai precedenti della Corte territoriale. Tuttavia la Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato, come questione preliminare e assorbente, che al ricorso era stato allegato soltanto il dispositivo della sentenza impugnata e non la copia autentica integrale della decisione di appello, necessaria ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che il deposito del solo dispositivo della sentenza impugnata non soddisfacesse l'onere previsto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e che la successiva produzione della sentenza integrale in memoria non fosse idonea a sanare la decadenza. Ha escluso anche che il difetto potesse essere colmato mediante una ricostruzione indiretta del contenuto della decisione o tramite generiche richieste di trasmissione del fascicolo d'ufficio, mancando nel caso concreto la disponibilità dell'atto completo presso il giudice. Nulla è stato statuito sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per negare la formazione di un giudicato sul quantum; la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della sentenza impugnata

  • art. 278 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla condanna generica e alla successiva liquidazione del quantum

  • art. 324 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per escludere un giudicato interno o esterno sul quantum

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia del giudice d'appello

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto per omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    norma decisiva: il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata, nel termine, la copia autentica integrale della sentenza impugnata

  • art. 369, comma 5, c.p.c.

    richiamato in tema di possibile acquisizione dell'atto tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio, ma ritenuto non operante nel caso concreto

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    citato per distinguere il caso in cui il controricorrente produca l'atto nei termini, evenienza non verificatasi perché la controparte era intimata

  • art. 366, comma 1, c.p.c.

    richiamato per sottolineare i rigorosi requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il rito camerale non partecipato seguito

  • art. 376, comma 1, c.p.c.

    richiamato in relazione alla trattazione in sezione e alle memorie

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato quale criterio che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto governare la liquidazione delle differenze retributive per mansioni svolte di fatto

  • art. 28 CCNL Comparto Sanità 7 aprile 1999

    richiamato quale norma ritenuta dalla ricorrente inconferente rispetto alla fattispecie

  • art. 8 D.M. 21-02-2011, n. 44

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di consultazione informatica degli atti, ma la Corte ha rilevato che, in concreto, ciò non era avvenuto al momento decisivo

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel precedente sulla legittimità costituzionale dell'art. 369 c.p.c. rispetto al diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel precedente sulla compatibilità dell'art. 369 c.p.c. con il giusto processo

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato per il bilanciamento tra regole di accesso alle impugnazioni e durata ragionevole del processo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il deposito della sola parte dispositiva della sentenza impugnata non soddisfa l'onere di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; è necessaria la copia autentica integrale del provvedimento, perché la Corte possa apprezzare oggetto della controversia, rationes decidendi e fondatezza delle censure.
  • La mancanza totale, nel termine perentorio, della motivazione della sentenza impugnata non è sanabile con successive produzioni tardive, né con ricostruzioni approssimative del contenuto della decisione desunte dal ricorso.
  • La sanatoria dell'omesso deposito può operare solo quando l'atto sia comunque nella disponibilità del giudice per essere stato prodotto dalla controparte nei termini o acquisito tramite trasmissione del fascicolo d'ufficio; se ciò non accade, l'improcedibilità permane.
  • L'istanza di trasmissione del fascicolo o la possibilità astratta di accesso telematico non bastano, da soli, a superare l'inadempimento dell'onere di deposito, quando nel caso concreto l'atto completo non sia già nella disponibilità del giudice al momento rilevante.
  • Le regole di procedibilità del ricorso per cassazione, anche se incisive sul diritto di accesso al giudice, sono ritenute compatibili con il giusto processo quando impongono adempimenti semplici e funzionali a garantire certezza dell'oggetto dell'impugnazione e selezione delle censure da esaminare nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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