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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28210/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina il merito delle doglianze, perché qualifica l'impugnazione proposta come appello avverso il diniego di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p., e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. In sostanza, il ricorso per cassazione viene riqualificato nel rimedio corretto, con restituzione degli atti al giudice competente per l'appello.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Nel corso di un procedimento iscritto per ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio, all'indagato erano state sequestrate somme di denaro rinvenute in occasione di perquisizione domiciliare e di fermo. Dopo la convalida del sequestro e il rigetto del riesame per tardività, l'interessato aveva chiesto al GIP la restituzione delle somme, deducendo che il denaro fosse nella sua lecita disponibilità e non avesse alcun concreto nesso di pertinenzialità con i reati provvisoriamente contestati. Contro l'ordinanza di rigetto proponeva impugnazione articolando due motivi: 1) nullità per incompetenza del GIP distrettuale, sostenendo che, essendo venuto meno il titolo di reato che radicava la competenza distrettuale, il giudice avrebbe dovuto declinare la competenza a favore di quello territorialmente competente; 2) nullità per mancanza o apparenza di motivazione, lamentando che il provvedimento non avesse spiegato in modo specifico perché le somme dovessero considerarsi corpo, provento o comunque pertinenza dei reati ipotizzati e quale fosse la finalità probatoria del sequestro, a fronte di una diversa ricostruzione difensiva sulla provenienza lecita del denaro.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    viene evocato come parametro di censura per nullità/violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la competenza del giudice distrettuale, in relazione al venir meno del titolo di reato che la radicava.

  • art. 291 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel motivo sulla competenza, in connessione con la misura cautelare personale e la relativa competenza.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato per sostenere il vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto del dissequestro.

  • art. 292 c.p.p.

    richiamato dalla difesa per dedurre la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento.

  • art. 355 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel contesto delle doglianze sulla motivazione e sul sequestro.

  • art. 322-bis c.p.p.

    indicato dalla Corte come rimedio corretto: contro il diniego di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio è proponibile l'appello e non il ricorso per cassazione.

  • artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indicati come parte del capo provvisorio di imputazione in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    indicati come parte del capo provvisorio di imputazione relativo alla detenzione ai fini di spaccio.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato nel capo provvisorio di imputazione in materia di stupefacenti, quale aggravante o fattispecie connessa.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    richiamato nel capo provvisorio di imputazione insieme ai reati in materia di stupefacenti.

  • art. 61-bis c.p.

    richiamato nel capo provvisorio di imputazione come circostanza aggravante.

  • art. 110 c.p.

    richiamato dalla difesa tra le norme evocate nel secondo motivo, senza una specifica elaborazione autonoma in motivazione.

Massime di principio

  • Contro il provvedimento che rigetta la restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio il rimedio esperibile è l'appello ex art. 322-bis c.p.p., non il ricorso immediato per cassazione; se l'impugnazione è proposta al giudice di legittimità, essa va qualificata nel rimedio corretto e gli atti trasmessi al giudice competente.
  • Quando il gravame è erroneamente incardinato davanti alla Corte di cassazione ma il provvedimento è impugnabile con appello, la Corte non decide sul merito delle censure, limitandosi alla riqualificazione dell'atto e alla restituzione degli atti al giudice del gravame ordinario.
  • Le censure sulla competenza e sulla motivazione del provvedimento di sequestro o di diniego di dissequestro restano assorbite se l'atto introduttivo è qualificato come impugnazione diversa da quella esperibile in cassazione per legge.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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