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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e degli elementi probatori già esaminati in appello. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, invocando l'art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi fossero ripetitivi di censure già proposte e disattese in appello, privi di specificità e comunque infondati; ha inoltre ritenuto legittimo il diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche, motivato dalla gravità delle modalità della condotta, dai precedenti specifici e dall'assenza di elementi positivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva logicamente ravvisato gli elementi costitutivi della truffa. Ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, confermando la non applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in ragione dei precedenti specifici, della gravità della condotta e del comportamento successivo al reato, valutazione rimessa al giudice di merito e sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era congruamente fondato sulle medesime ragioni ostative alla particolare tenuità e sull'assenza di elementi positivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Individua il reato di truffa contestato; la Corte ritiene integrati gli elementi costitutivi del delitto sulla base degli artifizi e raggiri posti in essere dall'imputato in qualità di agente immobiliare ai danni del cliente.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito, con valutazione discrezionale ex art. 133 c.p., valorizzi precedenti specifici, gravità della condotta e comportamento successivo al reato.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena e di valutazione della gravità del fatto orientano il giudizio sulla particolare tenuità del fatto; tale valutazione è discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre doglianze di fatto già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La valutazione dei presupposti della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è rimessa al giudice di merito, che applica i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione può intervenire solo in presenza di motivazione mancante o manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua che valorizzi elementi negativi del caso concreto, inclusi precedenti penali specifici e modalità della condotta, non essendo necessario il riconoscimento in assenza di elementi positivi.
  • Quando la motivazione di merito dà conto in modo logico e non contraddittorio degli elementi costitutivi della truffa, il ricorso che pretenda una diversa rivalutazione del merito non supera il vaglio di specificità richiesto in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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