Cassazione Penale, Ordinanza n. 28212/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorsi congiunti avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per il concorso nel reato contestato. L'unico motivo dedotto mirava a contestare l'identificazione degli autori del fatto e, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato in appello. Nel ricorso si lamentava anche la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, senza però specificare quale fosse, e si denunciava la violazione dell'art. 213, commi 1 e 2, senza spiegare in cosa sarebbe consistita. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero generiche, reiterative di doglianze già respinte in appello e comunque dirette a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello sull'identificazione degli imputati, basata sulla visione di immagini da parte della polizia giudiziaria, era adeguata, logica e non contraddittoria ed era conforme ai principi di diritto richiamati. Ha inoltre osservato che i ricorsi erano aspecifici, perché non indicavano la prova decisiva asseritamente omessa né chiarivano la dedotta violazione dell'art. 213, commi 1 e 2. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare che i ricorsi attaccano l'accertamento di responsabilità in modo generico e non consentito.
art. 213, commi 1 e 2
Norma processuale richiamata dai ricorrenti come oggetto di una dedotta violazione, ma la censura è ritenuta del tutto indimostrata e priva di specificazione, quindi inidonea a fondare il ricorso.
Richiamato implicitamente nei principi sulla specificità dei motivi e sui limiti del giudizio di legittimità: non è consentita una rivalutazione del merito mediante doglianze generiche o meramente reiterative.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere riproposte censure di merito già dedotte in appello quando si risolvano in una mera richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili: chi deduce l'omessa assunzione di una prova decisiva deve indicare puntualmente quale prova sia stata omessa e perché essa sia decisiva.
- La denuncia di violazioni di legge processuale deve spiegare in modo concreto il contenuto della violazione; una mera indicazione della norma asseritamente violata, senza argomentazione, rende il motivo aspecifico e inammissibile.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione logica, adeguata e non contraddittoria sull'identificazione dell'imputato, la censura che mira solo a una diversa lettura delle risultanze probatorie è inammissibile in cassazione.
- L'identificazione dell'autore del reato basata sulla visione di immagini da parte della polizia giudiziaria è censurabile in cassazione solo se si evidenziano specifici vizi logici o giuridici della motivazione, non attraverso contestazioni generiche.
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