Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era reiterativo, generico e solo apparente, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito e delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di indebito utilizzo di carte di credito. La censura, secondo la Corte di cassazione, riproponeva questioni già sollevate in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze processuali, richiesta estranea al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il controllo di legittimità riguarda la tenuta logico-argomentativa della motivazione, non la sua rispondenza alle acquisizioni processuali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.
  • La doglianza formalmente qualificata come vizio di motivazione è inammissibile quando, in concreto, mira soltanto a contestare il risultato della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
  • Il sindacato di legittimità non consente alla Corte di cassazione di rivalutare le prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito, essendo limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
  • La genericità e l'apparenza del motivo di ricorso determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.