Cassazione Penale, Ordinanza n. 28216/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era reiterativo, generico e solo apparente, oltre a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito e delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di indebito utilizzo di carte di credito. La censura, secondo la Corte di cassazione, riproponeva questioni già sollevate in appello e già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle risultanze processuali, richiesta estranea al sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; il controllo di legittimità riguarda la tenuta logico-argomentativa della motivazione, non la sua rispondenza alle acquisizioni processuali.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.
- La doglianza formalmente qualificata come vizio di motivazione è inammissibile quando, in concreto, mira soltanto a contestare il risultato della valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito.
- Il sindacato di legittimità non consente alla Corte di cassazione di rivalutare le prove o sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito, essendo limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente.
- La genericità e l'apparenza del motivo di ricorso determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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