Cassazione Penale, Ordinanza n. 28218/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva affermato la responsabilità per truffa aggravata e negato le attenuanti generiche, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello per truffa aggravata, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p., sostenendo in sostanza che la vicenda integrasse un mero inadempimento contrattuale e non un reato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente reiterativo di censure di fatto già esaminate e disattese in appello, e il secondo manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti risultava adeguatamente motivato, essendo sufficiente anche il richiamo all'assenza di elementi positivi e ai precedenti penali.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2-bis, c.p.
La norma è richiamata come base della contestazione di truffa aggravata; la Corte non rivede il merito e osserva che la sentenza di appello aveva già motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, escludendo il mero inadempimento contrattuale.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, anche in assenza di elementi positivi e valorizzando i precedenti penali.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono nella mera riproposizione di censure di fatto già dedotte e disattese nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica argomentata della sentenza impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia adeguata, логica e non contraddittoria, soprattutto se la corte territoriale abbia indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- In materia di truffa, il giudice può escludere la configurabilità del mero inadempimento contrattuale quando valorizzi gli elementi costitutivi del reato emersi in fatto; tale valutazione non è rivalutabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento sintetico agli elementi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi; possono inoltre essere valorizzati i precedenti penali dell'imputato.
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