Cassazione Penale, Ordinanza n. 28215/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva ritenuto responsabile per truffa. Con il primo motivo ha dedotto ragioni di incompatibilità del giudice/collegio, ma la Corte ha rilevato che tali questioni avrebbero dovuto essere fatte valere con la ricusazione e con i relativi mezzi di impugnazione, non con il ricorso per cassazione contro la sentenza sulla responsabilità. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata assunzione di una prova decisiva, riferita alla mancata audizione di testi richiesti ex art. 507 c.p.p.; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché le prove richieste erano dichiarative e, in sede di legittimità, la prova decisiva deve riguardare un fatto certo nel suo accadimento, non potendo consistere in un mezzo dichiarativo da valorizzare in chiave meramente ipotetica. Con il terzo motivo ha contestato violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per truffa, ma la censura è stata giudicata generica e riproduttiva di doglianze già formulate in appello, senza un effettivo confronto con le ragioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la proponibilità in sede di legittimità delle censure di incompatibilità del giudice, ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla mancata assunzione di prova decisiva perché riferita a prove dichiarative, e ha considerato generico e non consentito il motivo relativo alla responsabilità per truffa, in quanto meramente reiterativo delle contestazioni già esaminate e disattese in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del reato di truffa oggetto di contestazione e di censura in ricorso
art. 507 c.p.p.
richiamato con riguardo alla richiesta di assunzione di testi da parte del giudice
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
richiamato per delimitare il motivo di ricorso relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva; la prova decisiva deve riguardare un fatto certo e non un mezzo dichiarativo
art. 385 c.p.p.
non citato nel testo fornito
art. 623 c.p.p.
non citato nel testo fornito
Massime di principio
- Le eventuali ragioni di incompatibilità del giudice non possono essere dedotte direttamente con ricorso per cassazione avverso la sentenza che decide sulla responsabilità, ma devono essere fatte valere con l'istituto della ricusazione e con i rimedi processuali previsti.
- La denuncia di mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile in cassazione solo se la prova omessa riguarda un fatto certo e specifico nel suo accadimento; non è sufficiente un mezzo di prova dichiarativo il cui esito debba essere valutato in modo ipotetico o comparativo rispetto al compendio probatorio già acquisito.
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvono nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, quando non si confrontino effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se è generico o soltanto apparente, perché non critica specificamente le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata.
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