Cassazione Penale, Ordinanza n. 28217/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da imputati avverso la sentenza di appello confermativa della condanna per fatti di rapina. Il primo ricorrente ha sostenuto che le dichiarazioni della persona offesa non sarebbero state sufficienti a dimostrare la materiale apprensione dei monili e quindi la consumazione della rapina, dovendosi al più configurare un tentativo; ha inoltre censurato il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee e ha prospettato, per un ulteriore episodio, una diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 378 c.p. Il secondo ricorrente ha dedotto esclusivamente l'illegittimità del mantenimento della recidiva. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili o manifestamente infondati: il primo perché sollecitava una rivalutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità della persona offesa, perché introduceva in cassazione questioni non devolute in appello e perché alcune censure erano prive di specificità; il secondo perché la recidiva era stata motivatamente confermata in ragione della pluralità delle condotte delittuose e dell'accresciuta pericolosità desunta in concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La motivazione si fonda, da un lato, sull'inammissibilità delle doglianze che chiedevano una nuova valutazione del fatto e della prova; dall'altro, sulla mancata devoluzione in appello di alcune questioni e sulla manifesta infondatezza della censura relativa alla recidiva.
Norme richiamate
La violazione di tale disposizione non è deducibile in cassazione come violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) o c), c.p.p.; può venire in rilievo solo come vizio motivazionale nei limiti dell'art. 606, lett. e), c.p.p., quando il difetto emerga dal provvedimento impugnato o dagli atti specificamente indicati.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Non è il veicolo per dedurre la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. in tema di valutazione della prova.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Non è il veicolo per dedurre la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. in tema di valutazione della prova.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È il solo ambito in cui può essere denunciato, in cassazione, un vizio di motivazione relativo alla valutazione della prova richiamando l'art. 192, comma 3, c.p.p.
art. 585, commi 1, 4 e 5, c.p.p.
Le memorie difensive non possono introdurre doglianze nuove e diverse rispetto a quelle già proposte con il gravame o con i motivi aggiunti; servono solo a sviluppare i temi già devoluti nei termini previsti.
Nel caso concreto era stata dedotta in appello la configurabilità di tale attenuante; la Corte osserva che ciò non consente, con motivi aggiunti, di dolersi dell'omessa motivazione sul diverso punto del giudizio di bilanciamento tra circostanze.
La diversa qualificazione del fatto prospettata dal ricorrente è stata ritenuta proposta in modo non specifico e non conforme ai limiti del giudizio di legittimità.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, per verificare se la pregressa condotta denoti perdurante inclinazione al delitto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova lettura del materiale probatorio o una diversa valutazione dell'attendibilità della persona offesa, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o vizi rilevabili nei limiti del controllo di cassazione.
- La censura che formalmente deduce la violazione delle regole di valutazione della prova non è ammissibile se mira soltanto a sostituire al ragionamento del giudice di merito un diverso risultato probatorio.
- Le questioni non devolute con specifico motivo al giudice d'appello sono precluse in cassazione; la sentenza di primo grado, su quei punti, acquista efficacia di giudicato interno.
- Le memorie o i motivi nuovi non possono ampliare oltre i limiti del gravame originario i temi di impugnazione, ma solo sviluppare argomentazioni già ritualmente devolute.
- Il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione concreta della relazione tra precedenti e fatto per cui si procede, non essendo sufficiente il solo richiamo alla gravità astratta dei fatti o alla loro collocazione temporale.
- Quando i motivi originari del ricorso sono inammissibili, tale vizio si comunica ai motivi nuovi e alle argomentazioni successive, che non possono sanare l'inammissibilità iniziale.
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