Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 596/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 02/05/2024 che confermava la custodia cautelare; dedotte due censure principali: 1) vizio di motivazione e difetto di gravità indiziaria rispetto all'accusa di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), con critica all'eccessiva dipendenza dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che conosceva il ricorrente solo "di vista" e dalle intercettazioni ritenute non significative; mancata replica del giudice del riesame alle censure difensive e alla possibile lettura alternativa degli elementi investigativi; 2) vizio di motivazione e difetto di gravità indiziaria rispetto all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), contestando la mancata prova dell'esistenza di almeno tre persone vincolate da un patto associativo stabile e l'esistenza di una struttura organizzata, essendo le intercettazioni riconducibili a contributi sporadici e avendo come centro il nipote dell'indagato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia motivato in modo adeguato e non illogico: ha richiamato le dichiarazioni del collaboratore Giarrizzo e le ha ritenute riscontrate da molteplici elementi (frequentazioni con esponenti del clan Morabito-Rapisarda, rapporti gerarchici e di subordinazione descritti nelle conversazioni, ruolo del ricorrente nella composizione di controversie, percezione di un "stipendio" e partecipazione agli utili, funzioni di direzione e uso della casa del ricorrente come base operativa). Quanto all'art. 74 d.P.R. 309/1990, la Corte conferma che i requisiti della fattispecie (almeno tre persone vincolate da patto associativo, stabilità di risorse umane e materiali, apporto stabile dei singoli) possono essere ritenuti sussistenti anche in presenza di una struttura rudimentale; il giudice di merito ha indicato almeno cinque soggetti partecipanti e fatto riferimento a una "cassa comune" e a ruoli stabili (pusher, cassa per acquisto stupefacenti, sostegno al clan). Entrambi i motivi sono quindi respinti.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che, per l'appartenenza ad associazione mafiosa, siano idonei come elementi indizianti la storicità delle condanne, le dichiarazioni di un collaboratore se riscontrate, le intercettazioni che mostrano rapporti gerarchici, l'autorevolezza del soggetto nel settore illecito e la partecipazione agli utili e alla risoluzione di controversie interne.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Per la configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la Corte richiama i requisiti: a) almeno tre persone legate da un patto associativo; b) disponibilità stabile di risorse umane e materiali; c) apporto stabile dei singoli. Si precisa che non è necessaria una struttura complessa: anche organizzazioni rudimentali, con basi logistiche, cassa comune e ruoli stabili, possono soddisfare il requisito.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato quale norma che punisce le condotte di traffico di stupefacenti e valutato unitamente all'art. 74: le attività di spaccio, la gestione di pusher e le risorse comuni sono elementi utili per ritenere il programma criminoso nel settore stupefacenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina l'aumento delle spese a carico del ricorrente per il rigetto del ricorso; la Corte la applica condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari la verifica si limita al controllo della congruenza e logica della motivazione del giudice del merito sulla sussistenza dei gravi indizi; non si procede a un nuovo esame del merito.
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia possono costituire base indiziaria purché siano riscontrate da elementi oggettivi (intercettazioni, frequentazioni, riscontri documentali, ruoli e comportamenti coerenti).
  • Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è richiesta una struttura complessa: bastano almeno tre persone vincolate da un patto associativo, risorse e mezzi stabili e contributi coordinati, anche se rudimentali.
  • Intercettazioni che mostrano ruoli direttivi, percezione di proventi, partecipazione agli utili, uso di locali come base operativa e rendicontazione costituiscono indici rilevanti sia per l'associazione mafiosa sia per l'associazione finalizzata al narcotraffico.
  • La mancata replica formale a ogni deduzione difensiva non è automaticamente motivo di annullamento se il giudice di merito ha comunque dato conto, in modo complessivo e coerente, delle ragioni a fondamento della decisione.
  • In casi simili è fondamentale documentare il nesso tra le dichiarazioni testimoniali e riscontri concreti; privi questi ultimi, le censure possono trovare maggior accoglimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.