Cassazione Civile, Ordinanza n. 25312/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attore)
La controversia
La controversia origina da un giudizio risarcitorio promosso davanti al Tribunale di Roma da un soggetto che lamentava di avere subito danno dalla produzione, da parte dei convenuti in altre cause, di un atto di disconoscimento di debito ritenuto materialmente falso e già accertato come tale in sede penale. I convenuti avevano chiamato in causa la propria assicurazione. Il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente per territorio, ritenendo competente il Tribunale di Locri; in sede di regolamento di competenza la Corte di cassazione aveva invece affermato la competenza del Tribunale di Roma, ritenendo non specificamente contestati i fori alternativi e comunque radicando la competenza sul forum commissi delicti, individuato nel luogo di residenza e domicilio del danneggiato. Contro tale ordinanza i convenuti hanno proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., articolando un unico motivo in quattro submotivi: errore di fatto per avere la Corte ritenuto non contestato il foro ex art. 20 c.p.c.; mancata considerazione della contestazione delle circostanze poste a base dell'eccezione di incompetenza; svista percettiva emergente dagli atti processuali; censura sulla ritenuta proponibilità, da parte dell'attore, del criterio di collegamento relativo al fatto illecito. La resistente ha replicato con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'errore di fatto dedotto non fosse decisivo, perché l'ordinanza revocanda si fondava su una doppia ratio decidendi: da un lato la mancata analitica contestazione dei fori alternativi, dall'altro la competenza comunque radicata in Roma per il forum commissi delicti, in ragione della residenza/domicilio del danneggiato quale luogo di massima lesività dell'evento. Poiché l'asserito errore percettivo era stato censurato solo rispetto alla prima ratio e non anche rispetto alla seconda, difettava il requisito della decisività richiesto per la revocazione dei provvedimenti della Cassazione. La Corte ha inoltre escluso che il quarto submotivo integrasse una valida censura della seconda ratio, osservando che, in ogni caso, in sede di regolamento di competenza la Corte può esaminare la questione di competenza a prescindere dai motivi formalmente proposti. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
costituisce il rimedio di revocazione esperibile contro i provvedimenti della Corte di cassazione nei casi previsti dalla legge.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo; non è configurabile se la decisione impugnata si fonda anche su autonome rationes decidendi non attinte dall'errore denunciato.
nel caso delle obbligazioni da fatto illecito, il foro facoltativo del luogo del fatto/illecito deve essere specificamente contestato per poter escludere la competenza del giudice adito.
i fori generali e facoltativi concorrono secondo l'assetto della competenza territoriale; nel caso esaminato è stato valorizzato il forum commissi delicti come ulteriore criterio radicante la competenza.
richiamato dai ricorrenti quale criterio del forum destinatae solutionis per obbligazione illiquida di valore, ma non oggetto di accoglimento nel provvedimento impugnato.
norma processuale che disciplina la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, applicato per l'ulteriore contributo unificato.
Cass. n. 4678 del 2022
richiamata a sostegno del principio per cui l'errore di fatto revocatorio deve essere decisivo e non può riguardare una decisione sorretta da altre autonome rationes.
Cass. n. 25871 del 2017
richiamata sul requisito della decisività dell'errore di fatto ai fini della revocazione.
Cass. n. 271 del 2015
richiamata per estendere al fatto illecito non diffamatorio mediante mass media il criterio del forum commissi delicti, valorizzando il luogo di massima diffusione/lesività del danno.
Cass. n. 6381 del 1991
richiamata per affermare che, nel fatto potenzialmente lesivo, va considerato anche l'evento oltre alla condotta.
Cass. Sez. Un. n. 14569 del 2002
richiamata per affermare che, nel regolamento di competenza, la Corte può esaminare la questione di competenza indipendentemente dai motivi proposti dalla parte.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio nei confronti di un provvedimento della Corte di cassazione è deducibile solo se è decisivo; la revocazione è inammissibile quando la decisione impugnata è sorretta anche da una ratio decidendi autonoma non colpita dalla censura.
- Quando una decisione sulla competenza si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per revocazione deve investire ciascuna di esse; l'omessa censura anche di una sola ratio rende irrilevante l'errore dedotto rispetto all'esito complessivo.
- Nel giudizio relativo a obbligazioni da fatto illecito, il foro del luogo dell'illecito può concorrere con i fori generali; ai fini della competenza territoriale, in tema di lesione della reputazione o di fatto potenzialmente lesivo, può assumere rilievo anche il luogo in cui il danno si manifesta con maggiore intensità.
- Nel regolamento di competenza la Corte di cassazione non è vincolata ai soli motivi formalmente dedotti dalla parte istante, potendo verificare la fondatezza della questione di competenza in base al quadro complessivo della controversia.
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