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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08918/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione intercorso tra un ente pubblico proprietario dell'immobile e il conduttore. L'ente aveva intimato disdetta e chiesto la convalida di sfratto per finita locazione; il conduttore aveva opposto resistenza sostenendo, in sostanza, che l'ente avesse manifestato nel corso del rapporto la volontà di cedere l'immobile al conduttore ai sensi dell'art. 38 della l. n. 392/1978, con conseguente inefficacia della disdetta o obbligo di vendita. Inoltre, il conduttore rivendicava l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e il rimborso per i miglioramenti apportati all'immobile. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, ha confermato il rigetto dell'opposizione. In Cassazione l'erede del conduttore ha proposto due motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e falsa applicazione del principio di diritto dettato in sede di legittimità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato le manifestazioni di volontà dell'ente dirette alla cessione del bene; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la mancata contestazione dei fatti allegati dal conduttore avrebbe dovuto condurre al riconoscimento delle indennità richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, innanzitutto, che il successore a titolo universale che intenda proseguire il giudizio di legittimità deve documentare la propria qualità con modalità idonee a garantire il contraddittorio; nel caso concreto, pur risultando la ricorrente coerede del originario parte, la mancata notificazione del ricorso all'altra coerede non ha imposto integrazione del contraddittorio, perché il ricorso era comunque prima facie inammissibile e la definizione immediata del giudizio risponde al principio di ragionevole durata. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva applicato il principio secondo cui disdetta del contratto di locazione e procedimento di prelazione/cessione ex art. 38 l. n. 392/1978 operano su piani autonomi, e solo una cessione dell'immobile perfezionata prima della cessazione del rapporto avrebbe potuto incidere sulla disdetta; nel caso concreto non risultava neppure una proposta di vendita dell'ente, ma solo meri rinvii negoziali, senza alcun perfezionamento della cessione. Il secondo motivo è stato parimenti inammissibile perché, a fronte della dedotta mancata contestazione, la ricorrente non aveva indicato con precisione gli atti processuali e il loro contenuto idonei a dimostrare la circostanza e a consentire il controllo di legittimità, violando gli oneri di specifica indicazione e allegazione del ricorso per cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 l. n. 392/1978

    Il procedimento di prelazione/cessione dell'immobile al conduttore è autonomo rispetto alla disdetta del contratto di locazione; la disdetta perde rilievo solo se la cessione si sia perfezionata prima della cessazione del rapporto locativo.

  • art. 110 c.p.c.

    La successione nel processo di cassazione è ammissibile, ma il successore a titolo universale deve documentare la propria qualità e assicurare il contraddittorio.

  • art. 372 c.p.c.

    La prova della qualità di successore può essere fornita con documenti depositabili in cassazione nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se i fatti indicati non sono realmente decisivi o se il motivo non coglie la ratio della decisione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata contestazione richiede la precisa indicazione dei fatti non contestati e degli atti processuali da cui desumerli.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica alla decisione impugnata; il motivo che non lo fa è inammissibile come 'non motivo'.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, con precisa localizzazione processuale.

  • art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c.

    I documenti richiamati nel ricorso devono essere allegati secondo le prescrizioni processuali, a pena di improcedibilità/inammissibilità nei limiti indicati.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va attestata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve attaccare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura non confronta realmente la ragione decisiva della decisione, il motivo è inammissibile.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando i fatti dedotti non sono effettivamente decisivi oppure quando il ricorrente si limita a prospettare una ricostruzione alternativa senza dimostrare l'errore decisivo del giudice di merito.
  • La disdetta del contratto di locazione e il procedimento di prelazione/cessione dell'immobile al conduttore restano su piani autonomi; solo una cessione già perfezionata prima della cessazione del rapporto può incidere sull'efficacia della disdetta.
  • Chi deduce in cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione deve indicare con precisione i fatti non contestati, gli atti processuali pertinenti e la loro collocazione nel fascicolo, così da consentire il controllo di legittimità.
  • Nel giudizio di legittimità, in presenza di un ricorso chiaramente inammissibile, la Corte può definire immediatamente il processo senza disporre l'integrazione del contraddittorio verso litisconsorti non evocati, in ossequio al principio di ragionevole durata.
  • La successione a titolo universale nel processo di cassazione è possibile, ma il successore deve provare documentalmente la propria qualità e rispettare le regole del contraddittorio.
  • Un ricorso per cassazione che non contenga una critica specifica e intelligibile alla decisione impugnata si risolve in un 'non motivo' ed è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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