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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27064/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore della creditrice per il pagamento di Euro 157.744,80 oltre interessi legali, relativo a un credito poi ricondotto dalle parti a una transazione non novativa collegata a precedenti titoli giudiziari. L'azienda ospedaliera propose opposizione al decreto; il Tribunale revocò il decreto ma condannò comunque l'opponente al pagamento del capitale e degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002. In appello, la corte territoriale accolse il gravame del debitore e rigettò la domanda della creditrice, ritenendo, da un lato, validamente conferito il mandato difensivo a un avvocato del libero foro per l'azienda ospedaliera universitaria, dall'altro, che la condotta della creditrice nell'avvalersi della clausola risolutiva espressa fosse contraria a buona fede, poiché il ritardo nel pagamento di una somma residua molto contenuta e per breve tempo non avrebbe inciso in modo apprezzabile sul rapporto. La ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 83 c.p.c., per asserita invalidità della costituzione dell'appellante per difetto di valido provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico a un avvocato del libero foro; (2) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1611/1933, perché la delibera di incarico non sarebbe stata sufficientemente motivata in ordine alla deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la transazione non novativa sarebbe stata tardivamente allegata e che non poteva essere trattata come eccezione rilevabile d'ufficio; (4) violazione dell'art. 1456 c.c., assumendo che in presenza di clausola risolutiva espressa non sia consentita una valutazione di gravità dell'inadempimento né un giudizio di abuso del diritto, e che la corte avesse errato nel valutare la condotta del creditore anziché quella del debitore; (5) violazione degli artt. 1455, 1456 e 1322 c.c., per avere il giudice di merito scrutinato comunque la gravità dell'inadempimento nonostante la clausola risolutiva espressa. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbendo gli altri.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché riesamini la causa. Ha affermato che la delibera con cui un'azienda ospedaliera universitaria decide di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato deve essere specificamente motivata in relazione alla specialità del caso; la motivazione riferita soltanto alla conoscenza della vicenda da parte dell'avvocato scelto non è sufficiente. La carenza del presupposto legale rende nullo il mandato alle liti conferito al libero professionista. Tuttavia, tale nullità non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello, perché il giudice deve applicare l'art. 182, comma 2, c.p.c. assegnando il termine per la sanatoria o rinnovazione della procura, anche in appello. La questione sull'eventuale emendabilità del vizio andrà quindi valutata dal giudice di rinvio, con conseguente possibile provvedimento ex art. 182 c.p.c. se il vizio permanga.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La validità della costituzione processuale dipende dalla sussistenza di un valido mandato alle liti; se la procura è affetta da nullità per difetto del presupposto amministrativo, il vizio è rilevante in rito.

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    Per le amministrazioni soggette al patrocinio autorizzato, la deroga all'Avvocatura dello Stato è ammessa solo in casi speciali e richiede una delibera motivata sulla specialità del caso.

  • art. 11 l. n. 103 del 1979

    La norma conferma che le amministrazioni pubbliche non statali possono non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato solo mediante apposita delibera motivata, da adottare in ipotesi eccezionali.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva qualificato come rilevabile d'ufficio la questione relativa alla transazione non novativa; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 1456 c.c.

    Il motivo è stato assorbito; la Corte non si è pronunciata nel merito sull'effetto della clausola risolutiva espressa rispetto alla valutazione della gravità dell'inadempimento.

  • art. 1455 c.c.

    Il motivo è stato assorbito; non vi è una decisione finale sul controllo di gravità dell'inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa.

  • art. 1322 c.c.

    Il motivo è stato assorbito; la Corte non ha definito una regola autonoma sulla libertà contrattuale in relazione alla clausola risolutiva espressa.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Il giudice che rilevi la nullità della procura al difensore deve assegnare un termine perentorio per la sanatoria o la rinnovazione; tale meccanismo opera anche in appello.

  • art. 350 c.p.c.

    Il provvedimento di sanatoria può essere adottato all'udienza di comparizione in appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 21 r.d. n. 1611 del 1933

    Richiamato solo dalle parti nella discussione sulla motivazione della delibera e sui compensi; non costituisce il centro della ratio decidendi.

Massime di principio

  • Le aziende ospedaliere universitarie, per il rapporto di osmosi con l'università, sono soggette al regime del patrocinio autorizzato e possono ricorrere a un avvocato del libero foro solo in presenza di un caso speciale specificamente motivato in delibera.
  • La motivazione della delibera che deroghi al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato deve riguardare la specialità oggettiva del caso e non limitarsi a spiegare perché sia stato scelto quel determinato professionista.
  • Se manca il presupposto legale che legittima il conferimento dell'incarico al libero professionista, la procura alle liti è nulla.
  • La nullità della procura al difensore non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, perché opera il meccanismo di sanatoria di cui all'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile anche nel giudizio di appello.
  • La questione della sanatoria del vizio di procura va affrontata dal giudice del merito quando il vizio sia concretamente rilevato, non essendo necessario un ricorso incidentale se il potere di assegnare il termine non è ancora sorto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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