Sentenza del 31/05/2016 n. 11355 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l’accoglimento, da parte della Commissione Tributaria Provinciale, del ricorso della società contro l’avviso di accertamento per l’anno 2002, relativo a maggiori imposte dirette e IVA. L’accertamento, fondato sul D.P.R. n. 600/1973, artt. 39, comma 1, lett. d), e 40, ricostruiva induttivamente i ricavi applicando percentuali di ricarico e recuperava a tassazione quote di ammortamento. L’Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza; 2) violazione delle regole sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova, contestando l’uso della media semplice e la valutazione della rappresentatività del campione; 3) insufficiente motivazione sul campione utilizzato, che secondo l’Ufficio copriva circa il 70% dei fornitori e riguardava i prodotti più venduti; 4) omessa valutazione della ragione per cui la quota di ammortamento andava ridotta, dato che l’immobile era stato ceduto il 4 aprile 2002 ed era rimasto nella disponibilità della società per soli tre mesi. L’Ufficio indicava una quota ammortizzabile di euro 3.885,33 e una ripresa fiscale di euro 7.770,67.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR consentiva di comprendere perché aveva ritenuto ingiustificata la ricostruzione induttiva dei ricavi e accolto la tesi della società sugli ammortamenti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché non attaccavano la ratio decisiva della sentenza: anche assumendo il criterio di calcolo dell’Ufficio, la divergenza tra la percentuale di ricarico accertata e quella dichiarata era esigua e non giustificava l’accertamento. Ha accolto il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva spiegato se e come avesse valutato la cessione dell’immobile e la conseguente riduzione della quota di ammortamento. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 132, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111 Cost.
Dalla motivazione si evince la ratio decidendi della sentenza impugnata sia per quanto concerne la ritenuta non giustificatezza della ricostruzione induttiva dei ricavi mediante il ricorso a percentuali di ricarico, sia per l'accoglimento della tesi della contribuente in ordine alle quote di ammortamento.
La motivazione non è apparente quando permette di individuare le ragioni essenziali della decisione, anche se non affronta in modo esplicito ogni argomento delle parti.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
E' questa esiguità di divergenza fra accertato e dichiarato che per la CTR rende ingiustificata la ricostruzione induttiva dei ricavi e si tratta di una ratio decidendi che la ricorrente ha omesso di impugnare, rendendo non decisive le censure di cui al secondo ed al terzo motivo.
Nel caso concreto, la ricostruzione induttiva basata su percentuali di ricarico è stata ritenuta ingiustificata dalla CTR in ragione della minima differenza tra il ricarico accertato e quello dichiarato. In cassazione, le censure sui metodi di campionamento e di calcolo non sono decisive se non contestano questa autonoma ragione della decisione.
La Corte non ha deciso nel merito la questione dell’onere della prova sulla disomogeneità dei prodotti: la censura relativa è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava la ratio decisiva della sentenza impugnata.
Sulla base della motivazione non si comprende quindi se e come la circostanza enunciata nell'atto di appello sia stata valutata dal giudice tributario e la motivazione appare perciò gravemente deficitaria sul piano dell'esaustività dell'illustrazione del procedimento logico seguito dalla CTR.
È censurabile per vizio motivazionale la decisione che non consente di capire se e come il giudice abbia esaminato una questione rilevante dedotta in appello. Nel caso, l’omessa valutazione della cessione dell’immobile e del calcolo della quota di ammortamento ha determinato la cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione occorre censurare tutte le autonome ragioni che sostengono la decisione impugnata: contestare solo aspetti secondari del metodo di accertamento non è sufficiente se resta intatta la ratio decisiva.
- Una ricostruzione induttiva dei ricavi basata su percentuali di ricarico può essere ritenuta ingiustificata quando lo scostamento tra i valori accertati e quelli dichiarati è esiguo; la sentenza non stabilisce però una soglia quantitativa generale.
- Il giudice deve dare conto delle questioni di fatto decisive sollevate in appello. Se non chiarisce se e come le abbia valutate, la motivazione può risultare insufficiente e la decisione essere cassata con rinvio.
- La pronuncia non ha definito nel merito la correttezza della quota di ammortamento: ha disposto un nuovo esame della questione, compresi il periodo di disponibilità del bene e gli importi indicati dall’Ufficio.
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