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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37845/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Firenze (pena: 2 mesi di arresto e €2.000 di ammenda, sentenza Tribunale Arezzo 20/01/2021) per violazione degli artt. 107, co.1, e 137, co.5, d.lgs. n.152/2006 (scarico di acque reflue industriali con rame 0,80 mg/l anziché 0,4 mg/l, fatto del 18/01/2017). Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. (sostiene che i campionamenti furono eseguiti secondo le procedure amministrative previste dall'art. 223 disp. att. c.p.p. e non con le garanzie del procedimento penale) e connessi vizi processuali (art. 360 c.p.p.), lamenta l'inutilizzabilità o nullità dei risultati analitici per mancato rispetto delle garanzie di cui all'art. 220, nonché violazioni di artt. 178, 182, co.2, 183 lett. a) c.p.p.; sostiene che gli operatori ARPAT già disponevano di indizi che facevano sorgere l'obbligo di applicare le garanzie penali al momento del prelievo e che l'eccezione fu tempestivamente sollevata in dibattimento.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione sollevata è prevalentemente di fatto (se al momento del prelievo sussistesse la "mera possibilità" di rilevanza penale ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p.), e che la ricostruzione difensiva contrasta con i fatti e le prove valutate in sede di merito (la Corte territoriale aveva ritenuto che i dati da kit di campo fossero meramente indicativi e insufficienti a fondare l'obbligo di osservare le garanzie penali). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza sui due orientamenti circa le conseguenze della violazione dell'art. 220 (nullità assoluta ex art. 178 c.p.p. vs inutilizzabilità delle prove) e ha osservato che, anche nel secondo orientamento, chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare gli specifici atti viziati e la loro incidenza. Poiché la controversia è di fatto e non è dimostrato un travisamento delle prove, il ricorso è inammissibile. Per effetto della declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 107, comma 1 D.Lgs. n.152/2006

    Norma sostanziale in materia di reati ambientali relativa agli scarichi: contestata la responsabilità per lo scarico di acque reflue con rame oltre il limite previsto

  • art. 137, comma 5 D.Lgs. n.152/2006

    Specificazione delle fattispecie sanzionate per scarichi non conformi; la condanna è stata pronunciata sulla base di tale norma

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Disciplina il momento in cui, nello svolgimento di ispezioni o vigilanza amministrativa, sorgono l'obbligo e le garanzie previste dal codice di procedura penale qualora "emergano indizi di reato"; la sentenza richiama l'orientamento che interpreta la locuzione come la mera possibilità di rilevanza penale e sottolinea la rilevanza della valutazione fattuale del momento in cui tale possibilità è emersa

  • art. 223 disp. att. c.p.p.

    Procedure amministrative per i prelievi/campionamenti svolti in attività di vigilanza; il ricorrente contesta l'uso di queste procedure anziché delle garanzie penali

  • art. 178 cod. proc. pen.

    lett. c) (nullità d'ordine generale)

    Riferita dalla giurisprudenza come possibile conseguenza della violazione delle garanzie di cui all'art. 220; un orientamento giudiziale considera la violazione causa di nullità assoluta degli atti acquisiti

  • art. 182, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali connesse alle eccezioni sulla utilizzabilità degli atti probatori

  • art. 183, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma relativa all'acquisizione della prova; richiamata dal ricorrente nell'eccezione di inutilizzabilità/nullità degli atti

  • art. 360 cod. proc. pen.

    Viene invocato come mezzo di impugnazione per vizio di diritto; la Corte osserva che la questione è anzitutto di fatto e quindi impropria in Cassazione in assenza di travisamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il procedimento possa comportare condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per fissare l'importo di €3.000

  • art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (richiami procedurali/formali sull'istruttoria del ricorso)

Massime di principio

  • Se durante ispezioni o vigilanza amministrativa emerge la "mera possibilità" che i fatti abbiano rilevanza penale, gli operatori dovrebbero adottare le garanzie previste dal codice di procedura penale (art. 220 disp. att.), per evitare contestazioni sulla utilizzabilità delle prove.
  • La giurisprudenza è divisa tra considerare la violazione dell'art. 220 causa di nullità generale (art. 178) o di semplice inutilizzabilità della prova; tuttavia, per ottenere l'inutilizzabilità, la parte deve indicare specificamente gli atti viziati e la loro incidenza sul giudizio.
  • L'uso di strumenti 'da campo' (kit) fornisce indicazioni preliminari ma non sostituisce analisi di laboratorio: tali risultanze sono spesso valutate come meramente indicative e potrebbero non bastare a fondare l'obbligo di applicare le garanzie penali.
  • In sede di Cassazione non è consentito un sindacato libero dei fatti: le questioni di merito sulla valutazione probatoria sono inammissibili salvo dimostrazione di travisamento o vizio di diritto.
  • Chi eccepisce la nullità o l'inutilizzabilità per violazione delle garanzie procedurali deve sollevarla tempestivamente e con specificità (ossia indicare quali atti sono affetti dal vizio e in che modo hanno inciso sulla sentenza).
  • Per le indagini ambientali è buona prassi documentare catena di custodia, metodo di prelievo e analisi, e passare velocemente ad accertamenti in forma idonea (laboratorio accreditato, con certificazioni) quando sussiste anche solo il dubbio di rilevanza penale.
  • Le questioni procedurali complesse che comportano accertamenti di fatto dovrebbero essere sviluppate in primo grado e in appello con puntuali richieste istruttorie; la Cassazione è presidio di diritto, non di nuova prova.

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