Cassazione Penale, Ordinanza n. 09533/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna emessa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per il reato di detenzione di stupefacenti di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di applicare l'attenuante della speciale tenuità del lucro e dell'evento di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di spiegare perché il lucro non fosse tenue e avrebbe escluso l'attenuante soltanto in ragione della pluralità e dei quantitativi delle sostanze detenute. La difesa ha anche affermato che l'attenuante sarebbe astrattamente compatibile con i reati mossi da finalità di lucro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo in parte non consentito in sede di legittimità e in parte manifestamente infondato, osservando che per l'applicazione dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. occorre la speciale tenuità sia del lucro conseguito sia dell'evento dannoso o pericoloso. Nel caso concreto, la Corte di merito non aveva negato in astratto la compatibilità dell'attenuante con reati a movente lucrativo, ma aveva valorizzato la pluralità e il quantitativo delle sostanze stupefacenti rinvenute, elementi ritenuti incompatibili con la speciale tenuità. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non essendovi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per la detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, che costituiva il reato oggetto della condanna confermata in appello.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
L'attenuante della speciale tenuità del lucro e dell'evento richiede l'accertamento congiunto della speciale tenuità sia del profitto conseguito sia del danno o pericolo prodotto dalla condotta.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p. in tema di sanzione economica conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'attenuante della speciale tenuità del lucro e dell'evento ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. presuppone una valutazione congiunta della modestia del profitto e della modesta offensività dell'evento dannoso o pericoloso.
- La mera astratta compatibilità di un reato a finalità lucrativa con l'attenuante non basta: il giudice può negarla quando gli elementi fattuali del caso concreto, come quantità e pluralità della merce o della sostanza detenuta, siano incompatibili con la speciale tenuità.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, richiedano una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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