Cassazione Civile, Ordinanza n. 06057/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'esclusione di un dipendente, già in comando presso una regione e poi transitato nei ruoli regionali, dalla graduatoria di un concorso per 157 posti di ottava qualifica funzionale. In primo grado era stata accolta la domanda del lavoratore, con accertamento dell'illegittimità dell'esclusione e condanna dell'amministrazione al pagamento di differenze retributive dal 1.12.2002. La corte d'appello ha invece riformato integralmente la decisione, ritenendo che il requisito previsto dal bando per l'accesso al concorso, cioè il previo svolgimento per almeno due anni di mansioni corrispondenti alla settima qualifica funzionale, non fosse stato maturato: secondo la corte territoriale, al momento rilevante il dipendente non aveva ancora posseduto la settima qualifica per il biennio richiesto, poiché il transito nei ruoli regionali era da ricondurre alla decorrenza giuridica ed economica fissata dalla legge regionale e, comunque, il periodo utile non risultava sufficiente. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione della legge regionale sul transito nei ruoli, sostenendo che mancasse l'assenso dell'ente di provenienza e che il rapporto fosse rimasto alle dipendenze dell'originario datore fino al 1.1.1994, con conseguente maturazione del biennio solo dal 2.2.1994; 2) violazione dei principi di correttezza, buona fede e dell'art. 2103 c.c., assumendo che, una volta acquisita la qualifica superiore, fosse illegittima la retrocessione e che il requisito biennale dovesse considerarsi comunque conservato; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel comportamento adesivo della regione rispetto alla precedente determinazione dell'ente di provenienza che attribuiva la qualifica superiore; 4) omesso esame di un ulteriore fatto decisivo, consistente nella dedotta impossibilità di escludere il candidato dopo il superamento delle prove concorsuali e prima della proclamazione dei vincitori, richiamando i principi di correttezza, buona fede e trasparenza dell'azione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'accertamento di fatto svolto dalla corte d'appello e comunque introduceva circostanze non specificamente allegare nei gradi di merito; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata si fondava su una ratio decidendi autonoma e non censurata, ossia che alla data di decorrenza dell'inquadramento regionale il lavoratore non aveva ancora svolto per alcun giorno le mansioni della qualifica superiore; ha ritenuto non fondato il terzo motivo perché non denunciava un vero fatto storico omesso, ma una diversa lettura delle risultanze probatorie, e comunque il fatto dedotto non sarebbe stato decisivo secondo il parametro richiesto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha respinto anche il quarto motivo, affermando che nelle procedure concorsuali per pubblico impiego l'amministrazione conserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di ammissione fino all'approvazione della graduatoria, sicché il superamento delle prove non impedisce la successiva esclusione per mancanza dei requisiti. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e, per quanto emerge dal testo, è stato dato atto della disciplina sul contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
art. 6 L. reg. Lazio 15 marzo 1990, n. 31
la disposizione disciplinava l'inquadramento del personale in comando nei ruoli regionali, con domanda da presentare a pena di decadenza entro trenta giorni e con decorrenza dell'inquadramento dal giorno successivo alla scadenza del termine; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, essa potesse condurre a riconoscere il requisito utile invocato dal ricorrente
artt. 1175, 1366, 1375 e 2103 c.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della retrocessione di inquadramento e l'obbligo di conservazione della qualifica superiore, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse
artt. 55-56 d.lgs. n. 29/1993
richiamati dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte entrasse nel merito per la declaratoria di inammissibilità
la Corte ha ribadito che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamati per affermare l'onere di specifica indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulti, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato nel dispositivo per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del merito: il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto appartiene al diverso vizio motivazionale nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se non vengono specificamente censurate tutte le rationes.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omessa valutazione di singoli elementi istruttori o una diversa ponderazione del materiale probatorio.
- In materia di concorsi pubblici, l'amministrazione può verificare il possesso dei requisiti di ammissione fino all'approvazione della graduatoria; il superamento delle prove non cristallizza in modo definitivo l'ammissione se manca un requisito previsto dal bando.
- Ai fini del sindacato di legittimità, la parte ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico asseritamente omesso, il dato da cui risulta, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua concreta decisività.
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