Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18583/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasceva dalla richiesta di accertare, in favore di un immobile urbano, l'esistenza di una servitù di passaggio carraio e pedonale costituita per destinazione del padre di famiglia sul fondo confinante, con ordine di rimozione delle opere ostative e condanna al risarcimento dei danni. La ricorrente sosteneva di aver acquistato originariamente un compendio immobiliare articolato in più porzioni comunicanti tramite un portone scorrevole; successivamente una parte del compendio era stata ceduta a terzi e, poi, rivenduta alla società resistente, che aveva eseguito lavori edilizi rimuovendo il portone e realizzando una soletta che impediva il transito. In primo grado era stata riconosciuta la servitù; in appello la decisione era stata riformata, con rigetto della domanda e accoglimento della riconvenzionale della resistente per la chiusura definitiva del portone. Con il ricorso per cassazione la società attrice deduceva: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del principio del contraddittorio, perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su una pretesa incompatibilità dell'atto di vendita del 2006 con la servitù, questione non dedotta; 2) violazione degli artt. 1027, 1062, 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c., per avere la Corte richiesto una reciprocità dell'asservimento non prevista dalla norma e per avere interpretato erroneamente l'atto del 2006, trascurando il tenore letterale e il comportamento successivo delle parti; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 1071 c.c., sostenendo che la servitù sul cortile era sopravvissuta alla vendita del 2006 e che ciò imponeva di riconoscere la servitù di passaggio; 4) violazione degli artt. 1362 segg. e 1071 c.c. per erronea interpretazione della clausola di vendita del 2006, che secondo la ricorrente non avrebbe trasferito l'intera quota di comproprietà sul cortile e non avrebbe eliminato la servitù di passaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, escludendo sia l'ultrapetizione sia la violazione dell'art. 101 c.p.c., perché la Corte d'appello si era limitata a valutare i presupposti della servitù già dedotti in causa e a interpretare il contratto del 2006, tema già compreso nel thema decidendum. Ha inoltre affermato che, ai fini dell'art. 1062 c.c., la servitù per destinazione del padre di famiglia sorge solo in mancanza di una contraria volontà del comune proprietario e che la pretesa reciprocità non è un requisito assoluto in astratto, ma dipende dalla concreta configurazione del vincolo funzionale tra le porzioni del fondo; nel caso specifico, però, il giudice di merito aveva accertato in fatto, con valutazione non adeguatamente censurata, che prima della separazione il vincolo era reciproco e che l'atto del 2006 aveva introdotto una disciplina incompatibile con la conservazione della situazione di fatto costitutiva della servitù. Ha poi dichiarato inammissibili, quanto alla violazione dell'art. 1071 c.c., il terzo e il quarto motivo, perché le censure introducevano questioni non specificamente dimostrate come già dedotte nei gradi di merito; e ha comunque ritenuto infondato il vizio di omesso esame, osservando che la Corte territoriale aveva esaminato la servitù sul cortile e ne aveva escluso la rilevanza ai fini della diversa servitù invocata. Anche la censura interpretativa sulla clausola del 2006 è stata ritenuta inammissibile per genericità e per mancata dimostrazione di un errore ermeneutico decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1062 c.c.

    La servitù per destinazione del padre di famiglia sorge solo se, al momento della separazione dei fondi, non vi sia una volontà contraria desumibile da clausole contrattuali incompatibili con il mantenimento della situazione di fatto che fonderebbe la servitù. La reciprocità non è un requisito assoluto in astratto, ma va valutata in concreto in base al vincolo funzionale tra le porzioni del fondo.

  • art. 1027 c.c.

    Definisce la servitù come peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo; la Corte esclude che questa norma impedisca in linea di principio la configurabilità di servitù reciproche nei casi di destinazione del padre di famiglia.

  • art. 1071 c.c.

    La Corte non ne affronta il merito nel giudizio di legittimità, dichiarando inammissibili le censure per novità e difetto di specificità, e comunque osserva che la preesistente servitù sul cortile è stata valutata ma ritenuta non decisiva ai fini della servitù controversa.

  • art. 1362 c.c.

    Le doglianze interpretative sono state respinte perché la sentenza di merito aveva fornito una delle possibili interpretazioni plausibili della clausola contrattuale; in cassazione non è consentito sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione se quella accolta è ragionevole.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme alle altre regole ermeneutiche come parametro di censura non adeguatamente specificato dalla ricorrente.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme interpretative asseritamente violate, senza che la Corte ravvisasse un errore di diritto nella motivazione di merito.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme interpretative asseritamente violate, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adottato un'interpretazione plausibile del contratto.

  • art. 101 c.p.c.

    L'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio opera per le questioni rilevate d'ufficio e non già per quelle che siano già entrate nel thema decidendum perché dedotte dalle parti, anche come eccezioni in senso lato.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per la nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione del principio del contraddittorio; la censura è stata respinta.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per le censure di violazione e falsa applicazione di legge sostanziale e processuale; le relative doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è stato escluso perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il fatto dedotto, attribuendogli però irrilevanza decisiva.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede, al momento della separazione dei fondi, l'assenza di una volontà contraria del comune proprietario; tale volontà contraria può emergere anche da una clausola contrattuale incompatibile con il mantenimento della situazione di fatto destinata a generare la servitù.
  • La reciprocità dell'asservimento non è un requisito astratto e indefettibile della servitù per destinazione del padre di famiglia: occorre verificare in concreto se il vincolo funzionale tra le porzioni del fondo fosse reciproco oppure unilaterale.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla plausibile interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito una diversa lettura del testo negoziale, se la motivazione non presenta un vero errore di diritto o un salto logico decisivo.
  • La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice si limiti a verificare i presupposti della causa petendi dedotta dall'attore e a valutare documenti e fatti già compresi nel thema decidendum.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto risulti considerato dalla sentenza impugnata, ancorché ritenuto non decisivo o privo di incidenza sulla soluzione della controversia.
  • Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione senza specifica indicazione della loro deduzione nei precedenti gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.