Cassazione Penale, Sentenza n. 31827/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per falsa dichiarazione in istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 95 d.P.R. n. 115/2002). Due motivi: 1) violazione del diritto di difesa per il rigetto dell'istanza di legittimo impedimento del difensore, che era contemporaneamente impegnato in interrogatori di garanzia in carcere; si contestava la tempestività e l'effettiva incompatibilità degli orari; 2) vizio di motivazione e colpevolezza non provata: il ricorrente sosteneva di aver agito in buona fede, di non conoscere il trasferimento dello zio presso la madre al momento della dichiarazione, di non percepire redditi tali da escludere il beneficio e di non dover computare i redditi dei familiari conviventi a causa della sua detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla prima doglianza, ha ritenuto che l'impedimento del difensore non fosse assoluto: gli altri impegni erano fissati alle ore 11.00 e l'udienza alle 9.30 in una sede non distante, per cui era possibile l'adozione di un differimento orario o la designazione di un sostituto; quindi nessuna lesione del diritto di difesa. Sulla seconda doglianza, ha confermato i principi che la convivenza familiare, ai fini del calcolo del requisito reddituale per il gratuito patrocinio, non si interrompe per la mera detenzione di un familiare e che i redditi dei conviventi devono essere indicati; la Corte territoriale aveva correttamente valutato la falsità delle dichiarazioni (compresa la mancata indicazione di precedenti per il reato aggravante) come indice di mala fede. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma sanzionatoria che punisce la falsa dichiarazione nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; applicata per valutare la sussistenza del reato sulla base della dichiarazione mendace dei redditi del nucleo familiare.
art. 3, comma 2, legge 30 luglio 1990 n. 217
Ai fini del gratuito patrocinio, i redditi del coniuge o di altri familiari conviventi rilevano nel calcolo della compatibilità reddituale; la detenzione del richiedente non determina automaticamente l'interruzione della convivenza ai fini del calcolo.
art. 416-bis c.p. (richiamato in relazione alla dichiarazione sui precedenti)
La mancata indicazione di precedenti per reati rilevanti è valutata dalla Corte come elemento indicativo di falsità e mala fede nella dichiarazione resa per il gratuito patrocinio.
Massime di principio
- Il 'legittimo impedimento' del difensore integra causa di rinvio solo se determina un'impossibilità assoluta di comparire; impegni professionali in sedi non lontane e con orari compatibili non sono automaticamente idonei a giustificare il rinvio.
- Si deve verificare la possibilità di designare un sostituto o di richiedere una variazione d'orario dell'udienza prima di ritenere sussistente un impedimento assoluto del difensore.
- Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, il nucleo familiare si valuta in base alla persistenza di legami di convivenza e comunanza di interessi e non si esclude automaticamente per la mera detenzione di un componente; i redditi dei familiari conviventi devono essere indicati e valutati.
- La presentazione di dati infedeli nel modulo di ammissione al patrocinio (compresa la negazione di precedenti rilevanti) può integrare il requisito della malafede e giustificare responsabilità penale per falsa dichiarazione.
- In situazioni analoghe, l'onere probatorio circa la buona fede ricade sul richiedente: omissioni o discrepanze nei documenti (es. ISEE non corrispondente al dato reale) sono elementi valutabili negativamente dal giudice.
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