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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36605/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un'associazione impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno 2014, aveva disconosciuto la natura associativa e il regime agevolato ex art. 148 TUIR, riqualificando il soggetto come impresa e recuperando IRES, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni, anche mediante indagini finanziarie. In primo grado la CTP accoglieva solo in parte il ricorso; l'Agenzia proponeva appello e l'associazione appello incidentale. La CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio. In cassazione la ricorrente deduceva, con un solo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 16, comma 1, 31, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., perché non le era stato comunicato l'avviso di trattazione dell'udienza pubblica dinanzi alla CTR. Dal testo emerge che l'avviso era stato notificato alla sola appellante prima della costituzione dell'appellata; l'associazione si costituiva poi nei termini, ma non risultava mai avvisata dell'udienza, alla quale non partecipava.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo: nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza senza preventivo avviso alla parte costituisce nullità processuale per violazione del diritto di difesa e del giusto processo. Poiché nel caso concreto l'associazione non era stata informata dell'udienza né prima né dopo la scadenza del termine per costituirsi e non aveva potuto partecipare alla discussione, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio al giudice d'appello, che dovrà riesaminare il merito della controversia nel contraddittorio regolarmente instaurato.

Norme richiamate

  • art. 148 TUIR

    richiamato come base del regime agevolato associativo disconosciuto dall'Ufficio

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    la sua violazione è dedotta per la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione

  • art. 31, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    la sua violazione è dedotta per la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza pubblica

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    la sua violazione è dedotta in relazione al corretto svolgimento del giudizio di appello tributario

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro del diritto di difesa leso dalla mancata comunicazione dell'udienza

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per individuare il termine di costituzione dell'appellata

  • art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    richiamato per la proroga del termine scadente di sabato al primo giorno successivo non festivo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se l'appello viene trattato in pubblica udienza senza che la parte appellata abbia ricevuto il preventivo avviso, la sentenza è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • L'avviso di trattazione deve essere comunicato in modo da consentire alla parte di esercitare pienamente il termine di costituzione e, una volta costituita, di partecipare all'udienza pubblica.
  • La nullità per mancato avviso non è sanata dalla sola presenza della parte avversaria o dal mero richiamo alle proprie difese, perché ciascuna parte ha diritto autonomo a interloquire in udienza.
  • Quando il vizio comporta la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la causa nel contraddittorio regolarmente instaurato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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