Cassazione Civile, Ordinanza n. 36605/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un'associazione impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno 2014, aveva disconosciuto la natura associativa e il regime agevolato ex art. 148 TUIR, riqualificando il soggetto come impresa e recuperando IRES, IRAP e IVA, oltre a interessi e sanzioni, anche mediante indagini finanziarie. In primo grado la CTP accoglieva solo in parte il ricorso; l'Agenzia proponeva appello e l'associazione appello incidentale. La CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio. In cassazione la ricorrente deduceva, con un solo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 16, comma 1, 31, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., perché non le era stato comunicato l'avviso di trattazione dell'udienza pubblica dinanzi alla CTR. Dal testo emerge che l'avviso era stato notificato alla sola appellante prima della costituzione dell'appellata; l'associazione si costituiva poi nei termini, ma non risultava mai avvisata dell'udienza, alla quale non partecipava.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo: nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza senza preventivo avviso alla parte costituisce nullità processuale per violazione del diritto di difesa e del giusto processo. Poiché nel caso concreto l'associazione non era stata informata dell'udienza né prima né dopo la scadenza del termine per costituirsi e non aveva potuto partecipare alla discussione, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio al giudice d'appello, che dovrà riesaminare il merito della controversia nel contraddittorio regolarmente instaurato.
Norme richiamate
richiamato come base del regime agevolato associativo disconosciuto dall'Ufficio
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
la sua violazione è dedotta per la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione
art. 31, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
la sua violazione è dedotta per la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza pubblica
la sua violazione è dedotta in relazione al corretto svolgimento del giudizio di appello tributario
art. 24 Cost.
richiamato come parametro del diritto di difesa leso dalla mancata comunicazione dell'udienza
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del giusto processo e del contraddittorio
richiamato per individuare il termine di costituzione dell'appellata
richiamato per la proroga del termine scadente di sabato al primo giorno successivo non festivo
Massime di principio
- Nel processo tributario, se l'appello viene trattato in pubblica udienza senza che la parte appellata abbia ricevuto il preventivo avviso, la sentenza è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- L'avviso di trattazione deve essere comunicato in modo da consentire alla parte di esercitare pienamente il termine di costituzione e, una volta costituita, di partecipare all'udienza pubblica.
- La nullità per mancato avviso non è sanata dalla sola presenza della parte avversaria o dal mero richiamo alle proprie difese, perché ciascuna parte ha diritto autonomo a interloquire in udienza.
- Quando il vizio comporta la lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la causa nel contraddittorio regolarmente instaurato.
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