Cassazione Civile, Ordinanza n. 41260/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di un immobile destinato, secondo pattuizione, a uso commerciale dell'attività della conduttrice. La locatrice ha chiesto la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni, deducendo il mancato pagamento dei canoni e il mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e ripristino dei locali. La conduttrice ha resistito sostenendo, da un lato, la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto e per omessa registrazione, e, dall'altro, l'intervenuta risoluzione consensuale o comunque l'inadempimento della locatrice, anche in relazione ai lavori necessari per ottenere la destinazione commerciale e l'agibilità. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza e difetto di interesse ad agire per mancata registrazione del contratto, anche tardiva, con violazione dell'art. 100 c.p.c. e principi costituzionali; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, assumendo che i lavori e gli adempimenti urbanistici gravassero esclusivamente sulla locatrice; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere la Corte d'appello fondato su presunzioni non gravi, precise e concordanti l'avvenuta consegna e il godimento dell'immobile, nonché la responsabilità della conduttrice per il mancato completamento dei lavori; 4) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita non corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella liquidazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la disciplina sulla nullità per omessa registrazione introdotta dalla L. n. 311/2004 non si applichi ai contratti stipulati prima del 1 gennaio 2005 e che, quindi, la locatrice fosse legittimata ad agire. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la motivazione della Corte d'appello era perplessa e incomprensibile nella parte in cui attribuiva alla conduttrice la responsabilità del mancato mutamento di destinazione di parte dell'immobile e nel quantificare il danno, senza spiegare in modo coerente gli elementi fattuali e i criteri liquidatori adottati. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
l'interesse ad agire sussiste perché la disciplina di nullità per omessa registrazione non si applica al contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della L. n. 311/2004.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione apparente o perplessa, ove risulti dal testo della sentenza, integra nullità della decisione per error in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la doglianza sul fatto decisivo è stata scrutinata insieme al vizio di motivazione, ma il nucleo della censura riguardava l'insufficienza e incoerenza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibili le ragioni della decisione; in difetto ricorre nullità.
invocato come criterio interpretativo del contratto, ma la censura è stata ricondotta al difetto di motivazione sulla ripartizione degli obblighi tra le parti.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura riguardava l'uso di presunzioni non adeguatamente giustificate.
il motivo è stato assorbito; la Corte non si è pronunciata nel merito sul preteso difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 1, comma 346, L. n. 311/2004
la nullità per omessa registrazione del contratto di locazione opera solo per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2005, con esclusione della retroattività.
la cassazione con rinvio è stata disposta ad altra sezione della Corte d'appello di Perugia in diversa composizione.
il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La nullità del contratto di locazione per omessa registrazione introdotta dalla L. n. 311/2004 non si applica retroattivamente ai contratti stipulati prima del 1 gennaio 2005; per tali contratti non può essere negato l'interesse ad agire della parte che deduca altre cause di invalidità o risoluzione.
- La motivazione è apparente, perplessa o incomprensibile quando, pur formalmente esistente, non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, specie se attribuisce a una parte la responsabilità di un fatto senza spiegare gli elementi fattuali e giuridici posti a base dell'affermazione.
- In tema di responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, la liquidazione deve essere ancorata a criteri congrui e intelligibili, anche se equitativi; se si operano riduzioni rispetto alla quantificazione originaria, occorre spiegare le ragioni della decurtazione e i parametri concreti utilizzati.
- L'accertamento del fatto e l'uso delle presunzioni devono rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; quando la decisione si fonda su inferenze non chiarite o su elementi incompatibili con il ragionamento adottato, la sentenza è censurabile per difetto di motivazione.
- Quando un motivo di ricorso denuncia più profili in modo strettamente connesso, la Corte può qualificarlo in base al suo contenuto sostanziale e ricondurlo al vizio effettivamente dedotto, prescindendo dalla formale intestazione del motivo.
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