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Sentenza

Sentenza n. 572/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3226 del 2025: per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Torino n. 1887/2023 pubbl. il 31/10/2023 RG n. 1087/2023 passata in giudicato. quanto al ricorso n. 3264 del 2025: per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Asti n. 309/2025 pubbl. il 21/05/2025 RG n. 72/2025 passata in giudicato. quanto al ricorso n. 3563 del 2025: per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Torino n. 1249/2024 pubbl. il 14/05/2024 RG n. 8848/2023 passata in giudicato. quanto al ricorso n. 12 del 2026: per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Torino n. 1909/2023 pubbl. il 02/11/2023 RG n. 3043/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202503563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze civili passate in giudicato relative al pagamento di somme da caricare sulle carte del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Quattro docenti hanno proposto distinti ricorsi per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del Tribunale di Torino e del Tribunale di Asti, con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle somme liquidate. Le sentenze erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione, pur costituitasi formalmente, non ha contestato l'omessa ottemperanza né ha dato esecuzione ai titoli giudiziali.

La decisione

Il TAR ha riunito i quattro ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e precisando che la riunione aveva finalità organizzative, senza incidere sull'autonomia delle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese. Ha accolto tutte le domande di ottemperanza e ordinato al Ministero di eseguire le sentenze e pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione per ciascun ricorso e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre alla refusione del contributo unificato. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie in caso di persistente inadempimento.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione integra, nel caso concreto, il presupposto temporale per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese professionali, ulteriormente ridotte in ragione della serialità e della limitata complessità delle controversie.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca il titolo giudiziale in copia conforme, ne dimostri la notificazione all'amministrazione soccombente, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti pubblici e non vi sia contestazione dell'inadempimento.
  • In presenza di persistente inottemperanza a un giudicato avente contenuto pecuniario, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per il pagamento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire allo spirare infruttuoso del termine.
  • La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze di organizzazione e sollecita definizione, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né impedire la liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta siano affidate a un dipendente pubblico e risultino connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso commissariale può ritenersi incluso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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