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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32362/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società contribuente contro un avviso di accertamento IVA relativo al 2014. L'Ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione l'IVA indebitamente detratta su fatture emesse da una società ritenuta cartiera, contestando operazioni soggettivamente inesistenti nell'acquisto di carburante. Con il ricorso principale l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 2729 c.c. e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova piena della conoscibilità della frode da parte della contribuente e avesse svalutato indizi rilevanti, quali la differenza tra i prezzi fatturati e quelli di mercato e l'immediatezza dei rapporti tra i soggetti coinvolti. La società ha resistito con controricorso proponendo anche ricorso incidentale sulle spese, lamentando la compensazione operata dalla CTR in ragione di 'recenti chiarimenti'.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo principale dell'Agenzia. Ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia, anche per presunzioni semplici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione IVA. Ha quindi censurato la CTR per avere escluso la prova presuntiva sulla base di circostanze non decisive e per non avere valorizzato indici rilevanti, tra cui lo scostamento dei prezzi e la immediatezza dei rapporti tra le parti. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti; grava sul Fisco la prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del cessionario, mentre sul contribuente la prova della propria buona fede dopo l'assolvimento dell'onere probatorio dell'Amministrazione

  • art. 2729 c.c.

    utilizzato per affermare che la prova della consapevolezza del contribuente può essere fornita mediante presunzioni semplici, fondate su elementi oggettivi e specifici

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

    richiamato come base normativa che consente, in materia IVA, l'accertamento mediante presunzioni e elementi indiziari

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 380 bis c.p.c.

    citato in relazione alla proposta del relatore e alla trattazione in camera di consiglio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese di lite

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale quale norma sulla compensazione delle spese

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo che il fornitore sia fittizio, ma anche che il cessionario sapesse o dovesse sapere, secondo l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere raggiunta anche per presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici, senza necessità di una prova certa e incontrovertibile di ogni singolo dettaglio dell'operazione.
  • Una volta che il Fisco abbia assolto il proprio onere probatorio, incombe sul contribuente dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare di partecipare alla frode.
  • Ai fini della valutazione della consapevolezza del cessionario possono rilevare indici come l'immediatezza dei rapporti commerciali e lo scostamento tra prezzi fatturati e prezzi di mercato; non è invece decisiva la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, né la mancanza di un vantaggio economico diretto.
  • Il giudice di merito deve valutare complessivamente gli elementi indiziari senza basarsi su circostanze astratte o temporalmente non significative, e deve applicare correttamente i criteri di distribuzione dell'onere della prova nelle controversie sulla detrazione IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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