Cassazione Civile, Ordinanza n. 31157/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda il contributo integrativo ENPAB del 2% sulle prestazioni rese da biologi iscritti all'ente e svolte nell'ambito di una struttura convenzionata con l'ASL. Nei gradi di merito era stata confermata la condanna dell'ASL al pagamento di Euro 1.264,40 per omesso versamento del contributo relativo agli anni 2008-2012, sulla base di un precedente giudicato formatosi tra le stesse parti su un periodo anteriore e sulla ritenuta permanenza delle medesime condizioni di fatto e di diritto. L'ASL ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul giudicato e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il precedente giudicato non potesse estendersi al diverso periodo 2008-2012 e che fossero erroneamente richiamati precedenti non pertinenti; 2) violazione delle norme che disciplinano il contributo integrativo e richiesta di applicazione analogica della disciplina prevista per le società mediche e odontoiatriche, con conseguente esclusione della rivalsa verso il SSN; 3) violazione della disciplina ENPAB e della normativa richiamata, assumendo che l'obbligo di versamento sarebbe sorto solo in presenza di convenzione con il singolo specialista e non con strutture private associate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudicato esterno formatosi su un rapporto di durata può spiegare efficacia anche per periodi successivi quando abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo e non risultino sopravvenienze idonee a mutare il rapporto; nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato la sostanziale identità della situazione e l'assenza di elementi variabili. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la disciplina del contributo integrativo ENPAB prevede espressamente la maggiorazione a carico di chi si avvale dell'attività professionale dell'iscritto e, per le attività svolte in forma associata o societaria, affida alle associazioni o società l'applicazione e la riscossione del contributo in proporzione alla quota del socio iscritto. La Corte ha escluso la possibilità di ricorrere in via analogica alla disciplina prevista per le società mediche e odontoiatriche, perché la normativa ENPAB non presenta lacune e la diversa disciplina invocata ha ratio specifica non sovrapponibile. Ne è conseguita la condanna dell'ASL alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
richiamati come parametri di censura per asserita violazione dei poteri/doveri del giudice e della valutazione delle prove
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno
L. n. 234 del 2004, art. 1, commi 39 e 40
invocata dalla ricorrente per sostenere analogia con la disciplina delle società mediche e odontoiatriche; la Corte esclude l'applicabilità analogica
art. 12 preleggi
richiamato per sostenere l'interpretazione analogica; la Corte nega che vi sia lacuna normativa
D.Lgs. n. 103 del 1996, artt. 6, 7, 8
richiamati come base della disciplina previdenziale e del contributo integrativo
Regolamento ENPAB, art. 4
prevede la maggiorazione contributiva a carico di chi si avvale dell'attività del professionista e, per società/associazioni, la ripartizione in base alla quota di partecipazione agli utili
L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6
richiamata nel terzo motivo come parte del quadro normativo invocato dalla ricorrente
D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1
richiamato per descrivere la trasformazione degli enti previdenziali in soggetti di diritto privato con funzioni pubblicistiche
L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
richiamata per fondare l'autonomia riconosciuta alle casse professionali
richiamata per il quadro evolutivo della disciplina dei contributi integrativi e della loro destinazione
Massime di principio
- Nei rapporti giuridici di durata, il giudicato formatosi su un periodo anteriore può precludere il riesame della medesima questione anche per periodi successivi, quando il fatto costitutivo del rapporto resti immutato e non sopravvengano elementi di fatto o di diritto che ne modifichino il contenuto.
- L'efficacia preclusiva del giudicato esterno non è impedita dalla scansione in annualità o periodi autonomi, se la questione decisa riguarda un elemento costitutivo tendenzialmente permanente del rapporto e la nuova pretesa dipende dallo stesso assetto fattuale e giuridico già accertato.
- La disciplina del contributo integrativo di una cassa professionale va applicata secondo il dato normativo e regolamentare specifico; in mancanza di lacune non è consentito ricorrere ad analogia con regimi previsti per categorie professionali diverse e sorretti da una ratio differente.
- Quando il regolamento dell'ente previdenziale prevede che, nelle attività svolte in forma associata o societaria, la maggiorazione sia calcolata in relazione alla quota del socio iscritto, l'autonomia della struttura societaria non esclude l'obbligo contributivo, ma incide solo sulle modalità di quantificazione e riscossione.
- Il soggetto tenuto al contributo integrativo è individuato, in base alla funzione della norma, in chi si avvale della prestazione professionale dell'iscritto; la società o l'associazione professionale rileva ai fini del calcolo e della riscossione secondo il regolamento dell'ente, non per escludere in radice il contributo.
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