Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2598/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in sede di rinvio, dell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) contestata dalla Corte d'appello di Napoli, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge. Le doglianze principali sono: - per Amato: i precedenti per stupefacenti risalgono a oltre tre lustri prima e sarebbero di lieve entità, per cui la distanza temporale e la minore gravità impedirebbero di ritenere operativa la recidiva; - per Bellezza: i precedenti sono remoti e non indicativi di maggiore pericolosità; inoltre si censura un errore sulla durata di una precedente condanna definitiva; - per Esposito: si sostiene che fosse sostanzialmente incensurato, avendo interrotto il vincolo associativo, trasferendosi e svolgendo lavoro stabile al momento dell'arresto; - per D'Ambra: si lamenta carenza di motivazione circa il diniego di esclusione della recidiva, contestando che non emergesse una "indiscutibile escalation" nel percorso criminale; - per Vanacore: si censura l'uso della gravità del reato come criterio per applicare la recidiva anziché il giudizio soggettivo e il fatto che avesse ruolo minore (pusher) e un solo precedente di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (manifestamente infondati). Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente: ha valutato sia il presupposto formale (precedenti) sia il presupposto sostanziale della recidiva (maggiore colpevolezza e capacità a delinquere), considerando natura, somiglianza e temporalità dei fatti, il ruolo svolto nei gruppi e la persistenza della scelta delinquenziale. Le valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono coerenti con i precedenti delle Sezioni Unite (Calibè, Li Trenta). Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e in via equitativa tenuti a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 1, comma 64, L. n.103/2017).

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Delimita le censure in cassazione: il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logico-argomentativa; l'illogicità deve essere evidente (ictu oculi) per giustificare la cassazione.

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva richiede non solo il riscontro formale dei precedenti ma anche la verifica sostanziale della maggiore colpevolezza e della più elevata capacità a delinquere del reo; la valutazione concreta spetta al giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Riguarda la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze; nella sentenza è stata presa in considerazione la comparazione tra recidiva e circostanze attenuanti generiche.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Disciplina le pene per reati relativi a stupefacenti; la Corte osserva che l'applicazione dell'aggravante deve fondarsi anche su elementi soggettivi del reo, non solo sulla gravità astratta del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; qui applicata per condannare i ricorrenti alle spese processuali.

  • Art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente di aumentare la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000.

  • Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)

    Principio secondo cui il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione del reato sia indice di riprovevolezza e pericolosità, valutando natura, omogeneità, distanza temporale e altri parametri individualizzanti.

  • Sez. U., n. 3585 del 24/09/2020 (Li Trenta)

    Conferma che l'accertamento del presupposto sostanziale della recidiva (maggiore colpevolezza e capacità a delinquere) rientra nella discrezionalità del giudice di merito.

  • Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)

    Richiama il limite del sindacato di legittimità: la cassazione valuta la coerenza logico-argomentativa della motivazione e non può rivedere i fatti salvo illogicità manifesta.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie e ai principi di responsabilità nella proposizione dei ricorsi; utilizzata come riferimento per la decisione sul versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La recidiva (art. 99 c.p.) non si valuta solo verificando l'esistenza di precedenti: è necessario che il giudice esamini anche il presupposto sostanziale (maggiore colpevolezza/capacità a delinquere) con riferimento a natura, somiglianza, distanza temporale e ruolo svolto dal reo.
  • Per contrastare l'applicazione della recidiva è necessario dimostrare che il giudice di merito non ha valutato elementi rilevanti (es. lunga distanza temporale, lieve entità dei precedenti, cambiamento di vita, cessata partecipazione all'associazione) oppure che la motivazione è illogica in modo evidente.
  • Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: occorre una illogicità 'ictu oculi' per ottenere accoglimento; non è sufficiente proporre una diversa rivalutazione dei fatti o dei pesi probatori assegnati dal giudice di merito.
  • La mera gravità del reato contestato non basta, da sola, a giustificare la recidiva se mancano elementi che colleghino tale gravità alla personalità del reo; tuttavia, se il giudice documenta persistenza della condotta e ruolo attivo nell'associazione, la recidiva può essere confermata.
  • Per difendersi efficacemente in simili fattispecie conviene: raccogliere prove del cambiamento di vita (lavoro stabile, distanza geografica, cessazione di rapporti associativi), contestare puntualmente la similitudine e la rilevanza dei precedenti e chiedere motivazioni dettagliate in primo e secondo grado.
  • In caso di ricorso alla Cassazione, bisogna mirare a evidenziare vizi formali o illogicità manifeste nella motivazione della Corte di merito; le mere critiche alla valutazione di merito raramente bastano.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.