Cassazione Penale, Sentenza n. 2598/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in sede di rinvio, dell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) contestata dalla Corte d'appello di Napoli, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge. Le doglianze principali sono: - per Amato: i precedenti per stupefacenti risalgono a oltre tre lustri prima e sarebbero di lieve entità, per cui la distanza temporale e la minore gravità impedirebbero di ritenere operativa la recidiva; - per Bellezza: i precedenti sono remoti e non indicativi di maggiore pericolosità; inoltre si censura un errore sulla durata di una precedente condanna definitiva; - per Esposito: si sostiene che fosse sostanzialmente incensurato, avendo interrotto il vincolo associativo, trasferendosi e svolgendo lavoro stabile al momento dell'arresto; - per D'Ambra: si lamenta carenza di motivazione circa il diniego di esclusione della recidiva, contestando che non emergesse una "indiscutibile escalation" nel percorso criminale; - per Vanacore: si censura l'uso della gravità del reato come criterio per applicare la recidiva anziché il giudizio soggettivo e il fatto che avesse ruolo minore (pusher) e un solo precedente di lieve entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (manifestamente infondati). Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente: ha valutato sia il presupposto formale (precedenti) sia il presupposto sostanziale della recidiva (maggiore colpevolezza e capacità a delinquere), considerando natura, somiglianza e temporalità dei fatti, il ruolo svolto nei gruppi e la persistenza della scelta delinquenziale. Le valutazioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono coerenti con i precedenti delle Sezioni Unite (Calibè, Li Trenta). Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, i ricorrenti condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e in via equitativa tenuti a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 1, comma 64, L. n.103/2017).
Norme richiamate
art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Delimita le censure in cassazione: il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza logico-argomentativa; l'illogicità deve essere evidente (ictu oculi) per giustificare la cassazione.
La recidiva richiede non solo il riscontro formale dei precedenti ma anche la verifica sostanziale della maggiore colpevolezza e della più elevata capacità a delinquere del reo; la valutazione concreta spetta al giudice di merito.
Riguarda la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze; nella sentenza è stata presa in considerazione la comparazione tra recidiva e circostanze attenuanti generiche.
Disciplina le pene per reati relativi a stupefacenti; la Corte osserva che l'applicazione dell'aggravante deve fondarsi anche su elementi soggettivi del reo, non solo sulla gravità astratta del reato.
Stabilisce l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità; qui applicata per condannare i ricorrenti alle spese processuali.
Art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente di aumentare la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000.
Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010 (Calibè)
Principio secondo cui il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione del reato sia indice di riprovevolezza e pericolosità, valutando natura, omogeneità, distanza temporale e altri parametri individualizzanti.
Sez. U., n. 3585 del 24/09/2020 (Li Trenta)
Conferma che l'accertamento del presupposto sostanziale della recidiva (maggiore colpevolezza e capacità a delinquere) rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)
Richiama il limite del sindacato di legittimità: la cassazione valuta la coerenza logico-argomentativa della motivazione e non può rivedere i fatti salvo illogicità manifesta.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie e ai principi di responsabilità nella proposizione dei ricorsi; utilizzata come riferimento per la decisione sul versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva (art. 99 c.p.) non si valuta solo verificando l'esistenza di precedenti: è necessario che il giudice esamini anche il presupposto sostanziale (maggiore colpevolezza/capacità a delinquere) con riferimento a natura, somiglianza, distanza temporale e ruolo svolto dal reo.
- Per contrastare l'applicazione della recidiva è necessario dimostrare che il giudice di merito non ha valutato elementi rilevanti (es. lunga distanza temporale, lieve entità dei precedenti, cambiamento di vita, cessata partecipazione all'associazione) oppure che la motivazione è illogica in modo evidente.
- Il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato: occorre una illogicità 'ictu oculi' per ottenere accoglimento; non è sufficiente proporre una diversa rivalutazione dei fatti o dei pesi probatori assegnati dal giudice di merito.
- La mera gravità del reato contestato non basta, da sola, a giustificare la recidiva se mancano elementi che colleghino tale gravità alla personalità del reo; tuttavia, se il giudice documenta persistenza della condotta e ruolo attivo nell'associazione, la recidiva può essere confermata.
- Per difendersi efficacemente in simili fattispecie conviene: raccogliere prove del cambiamento di vita (lavoro stabile, distanza geografica, cessazione di rapporti associativi), contestare puntualmente la similitudine e la rilevanza dei precedenti e chiedere motivazioni dettagliate in primo e secondo grado.
- In caso di ricorso alla Cassazione, bisogna mirare a evidenziare vizi formali o illogicità manifeste nella motivazione della Corte di merito; le mere critiche alla valutazione di merito raramente bastano.
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