Cassazione Civile, Ordinanza n. 22694/2024 del 12/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un lavoratore chiedeva il riconoscimento del beneficio contributivo previsto dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 per esposizione ultradecennale ad amianto, con conseguente rivalutazione della posizione assicurativa e riliquidazione della pensione. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo maturata la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva. In appello era stata individuata come decorrenza del termine prescrizionale la data della prima domanda amministrativa all'INAIL (17.10.2001), reputando poi intervenuta l'estinzione del diritto per decorso del termine decennale, nonostante un'istanza successiva all'INPS nel 2013. In cassazione il ricorrente ha articolato nove motivi: nullità e ultrapetizione per avere la Corte territoriale ricostruito d'ufficio i presupposti dell'eccezione di prescrizione; vizio motivazionale; violazione degli artt. 414, 416, 101, 112 c.p.c., 2935 e 2946 c.c., art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970 e art. 13, comma 8, L. n. 257/1992; mancato rispetto del contraddittorio; errata allocazione dell'onere della prova; omessa ammissione di prova testimoniale; e infine questione di legittimità costituzionale della disciplina, nella parte in cui la prescrizione estingue l'intero beneficio e non soltanto i ratei.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi otto motivi osservando che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando sia allegato il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare, senza che vincoli il giudice l'erronea indicazione del termine o del dies a quo, trattandosi di questione di diritto. Ha inoltre confermato che, per il beneficio amianto, la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza dell'esposizione, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato in fatto tale consapevolezza desumendola dalla domanda del 17.10.2001, accertamento non adeguatamente censurato in sede di legittimità. Il nono motivo è stato disatteso richiamando il consolidato orientamento secondo cui il beneficio contributivo ex art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 è autonomo rispetto al diritto alla pensione e la prescrizione del relativo diritto estingue l'intero beneficio, non solo i singoli ratei. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, L. n. 257/1992
Il beneficio di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è autonomo rispetto al diritto alla pensione; la sua prescrizione è definitiva e, una volta maturata, estingue l'intero beneficio.
Si applica il termine prescrizionale ordinario decennale al diritto alla rivalutazione contributiva, con decorrenza dal momento di conoscenza dell'esposizione.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, identificato nel caso concreto con la consapevolezza dell'esposizione all'amianto.
art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970
Richiamato nel quadro della disciplina della prescrizione delle prestazioni previdenziali, ma la Corte ribadisce che il beneficio amianto ha autonomia tale da giustificare l'estinzione dell'intero diritto una volta decorso il termine.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul contraddittorio e sulla difesa; la Corte non ne ravvisa la violazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla motivazione; la Corte non accoglie le censure.
La Corte esclude il vizio di ultrapetizione, affermando che il giudice può qualificare giuridicamente i fatti rilevanti della prescrizione anche al di là della prospettazione di parte.
Richiamato per lamentare motivazione apparente o incomprensibile; la Corte ritiene invece la motivazione comprensibile e logicamente coerente.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alle allegazioni dell'azione; non emerge una sua applicazione decisiva diversa dal rigetto delle censure.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla contestazione e alle difese del convenuto; la Corte ritiene infondate le doglianze su presupposti ed eccezione di prescrizione.
Invocato per dedurre una decisione su questioni non sottoposte al contraddittorio; la Corte esclude la violazione.
Richiamato per censurare l'utilizzo delle risultanze documentali; la Corte valorizza documentazione ritualmente acquisita e non specificamente contestata.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione fatta dal giudice di merito.
Invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la censura.
nn. 3, 4 e 5 del primo comma
Norma processuale posta a fondamento dei diversi motivi di ricorso per cassazione, tutti ritenuti infondati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di prescrizione, l'eccezione è validamente proposta quando la parte alleghi il fatto costitutivo dell'inerzia del titolare; l'erronea indicazione del termine applicabile o del dies a quo non impedisce al giudice di qualificare correttamente la questione di diritto.
- Nel diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce consapevolezza della pregressa esposizione, e tale accertamento di fatto è censurabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale.
- Il beneficio contributivo previsto dall'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992 costituisce un diritto autonomo rispetto al diritto alla pensione: la sua prescrizione estingue l'intero beneficio e non soltanto i singoli ratei della prestazione pensionistica.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice, sulla base dei fatti allegati e delle prove acquisite, individua correttamente il regime giuridico della prescrizione e il relativo momento iniziale, anche se diverso da quello prospettato dalla parte che ha sollevato l'eccezione.
- Le censure che lamentano violazione del contraddittorio o difetto di prova non sono fondate quando la decisione di merito si basi su documenti ritualmente acquisiti e non specificamente contestati, e il ricorrente non indichi un fatto decisivo omesso dal giudice di merito.
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