Cassazione Civile, Sentenza n. 18931/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune impugna la sentenza della Ctr Toscana che, in appello, ha accolto il ricorso della Azienda U.S.L. Toscana Centro contro l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 (importo complessivo € 35.619) relativo a un fabbricato acquistato nel 2009 e occupato abusivamente dal 22 dicembre 2015; il Comune deduce che l'indisponibilità derivante dal sequestro preventivo non escluderebbe il presupposto impositivo e denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e norme connesse, nonché vizi procedurali e di notifica sollevati in appello incidentale dall'Usl.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo del Comune: il giudice d'appello aveva già accertato che la contribuente era stata privata della disponibilità materiale dell'immobile per l'intero 2016 (occupazione abusiva dal 22/12/2015 al 20/09/2017) e aveva tempestivamente denunciato l'occupazione alle autorità penali. La Corte ha inoltre applicato la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 60/2024) che dichiara incostituzionale la parte dell'art. 9 d.lgs. 23/2011 che non esclude l'IMU per i beni non utilizzabili né disponibili oggetto di denuncia penale per occupazione abusiva, riconoscendo così il principio secondo cui la capacità contributiva è assente in tali casi. Per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti e ha dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8 e 9
art. 9, comma 1 (nella parte oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale)
La Corte ha ritenuto che, alla luce della sentenza costituzionale n. 60/2024, l'art. 9 debba essere interpretato e disapplicato nella parte in cui non esclude l'IMU per gli immobili resi inutilizzabili e indisponibili a seguito di occupazione abusiva per i quali sia stata presentata denuncia penale: in tali ipotesi manca capacità contributiva e quindi il presupposto impositivo.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 51, comma 3-bis
Norma richiamata nel ricorso; la Corte non modifica la applicazione concreta ma l'ha considerata nel quadro delle norme correlate all'imposizione.
Costituzione / Corte Costituzionale, sentenza 18 aprile 2024, n. 60
«è assolutamente irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva, insomma, ravvisare la soggettività passiva IMU e la conseguente debenza dell’imposta in capo al proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale, per il periodo decorrente dal momento della denuncia fino a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso »
La Corte di cassazione ha dato piena efficacia alla pronuncia costituzionale come ius superveniens, applicandone i principi al caso concreto (assenza di capacità contributiva durante il periodo di occupazione abusiva denunciata) e giustificando l'esclusione dell'IMU per il periodo interessato.
art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), c.p.c.
Richiamati come parametri di censura per la cassazione (vizio di motivazione e violazione di norme processuali). La Corte ha ritenuto infondato il motivo fondato sull'erronea qualificazione dell'indisponibilità e ha dichiarato assorbito il motivo relativo alla nullità per omessa pronuncia sul gravame incidentale.
Riferimento normativo relativo all'omissione di pronuncia su questioni sollevate in appello; la Cassazione ha considerato il ricorso incidentale assorbito per avere rigettato il ricorso principale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Richiamato per l'adempimento relativo al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- Se un immobile è occupato abusivamente e il proprietario ha prontamente denunciato l'occupazione all'autorità giudiziaria, per il periodo di effettiva indisponibilità l'IMU non è dovuta per mancanza di capacità contributiva.
- La pronuncia di illegittimità costituzionale che muta la disciplina (ius superveniens) va applicata anche in sede di cassazione quando la sopravvenienza è posteriore al ricorso e pertinente alle questioni dedotte; se non servono nuovi accertamenti di fatto la Corte può applicare direttamente il nuovo principio e decidere il ricorso.
- Se l'appello di merito ha già accertato i fatti rilevanti (es. durata dell'occupazione e tempestività della denuncia), non sono necessari ulteriori accertamenti e la Corte di cassazione può confermare il rigetto del ricorso che ne metta in dubbio la rilevanza ai fini IMU.
- Quando una declaratoria di incostituzionalità incide sul caso concreto, la compensazione integrale delle spese può essere disposta come conseguenza della sopravvenienza favorevole alla parte soccombente originariamente.
- Sul piano processuale, i motivi incidentali rimangono assorbiti se il ricorso principale è rigettato; vizi procedurali sollevati solo in sede incidentale possono non essere esaminati se la questione principale esclude la pronuncia.
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