Cassazione Civile, Sentenza n. 18898/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'omicidio dei loro congiunti (Luogotenente Antonino Zingale e la moglie Ginetta Giraldo) perpetrato dal carabiniere Renato Addario; la domanda era fondata sulla responsabilità civile dell'amministrazione (art. 28 Cost. e art. 2049 c.c.), sostenendo che la condotta criminosa fosse collegata, per occasionalità necessaria, all'esercizio delle funzioni pubbliche e quindi imputabile all'amministrazione
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva escluso la responsabilità del Ministero della Difesa. I giudici hanno ritenuto che il fatto dell'Addario fosse uno sviluppo oggettivamente anomalo e imprevedibile dell'esercizio delle funzioni e che mancasse un nesso di regolarità causale statisticamente apprezzabile tra l'azione criminosa e i poteri o funzioni conferiti dall'amministrazione; perciò l'evento non è stato ricollegato alla responsabilità dell'ente
Norme richiamate
art. 28 Cost.
Riferito nel senso che non esclude la responsabilità della P.A. per atti illeciti dei dipendenti: l'articolo non impone immunità quando la condotta cagiona danni a terzi; la responsabilità si valuta con le regole del diritto comune
art. 2049 c.c.
Principio di imputazione della responsabilità del datore per i fatti illeciti del prestatore d'opera; applicato con il criterio dell'occasionalità necessaria e della causalità adeguata: la P.A. risponde se l'esercizio delle funzioni ha reso possibile o agevolato l'evento dannoso, salvo che l'evento costituisca uno sviluppo oggettivamente anomalo ed imprevedibile
art. 1227 c.c.
Richiamato come regola generale sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato, che può ridurre la responsabilità del preponente ove applicabile
art. 360 n. 3 c.p.c. (motivazione del ricorso)
Richiamato come parametro di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di norme sul punto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la censura si traduceva in rimessione di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione
Giurisprudenza: Sez. U., Sentenza n. 13246/2019
Fornisce i criteri sull'occasionalità necessaria e sulla causalità adeguata: la responsabilità del preponente sussiste quando l'esercizio dei poteri o funzioni ha determinato, agevolato o reso possibile il fatto lesivo e la conseguenza era prevedibile in base a regolarità causali oggettive; non sussiste se la condotta è uno sviluppo oggettivamente anomalo e imprevedibile
Massime di principio
- La P.A. è responsabile per i fatti illeciti dei propri dipendenti quando sussiste un nesso di occasionalità necessaria: l'esercizio delle funzioni o dei poteri ha materialmente reso possibile o agevolato il fatto lesivo e tale risultato era prevedibile secondo un giudizio oggettivo ex ante (causalità adeguata/ regolarità causale).
- La responsabilità sussiste anche se il dipendente ha agito per finalità personali o con dolo, purché la condotta si configuri come sviluppo non anomalo delle mansioni o dei poteri conferiti e rientri fra gli sviluppi oggettivamente probabili.
- Se l'atto del dipendente costituisce uno sviluppo oggettivamente anomalo e imprevedibile rispetto alle normali sequenze causali connesse all'esercizio delle funzioni (deragliamento intra-personale non percepibile e non prevenibile dall'amministrazione), la P.A. non è tenuta a rispondere.
- In fase probatoria, occorre documentare elementi che colleghino l'evento alle funzioni esercitate (es. uso dell'arma nell'ambito del servizio, comportamenti riconducibili alle mansioni, segnali prodromici noti all'amministrazione); l'assenza di tali elementi rafforza l'esclusione di responsabilità.
- Fattori esterni rilevanti (causa naturale, fatto di terzi, comportamento del danneggiato) o il concorso di colpa della vittima possono interrompere o ridurre il nesso causale e incidere sulla responsabilità dell'ente.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le contestazioni che si riducono a una diversa valutazione del fatto o delle prove, senza vizio giuridico istruttorio o di interpretazione della norma, sono generalmente inammissibili.
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