Cassazione Penale, Sentenza n. 26885/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi. 1) Violazione di norme processuali (artt. 178 e 601 c.p.p. e connessi) per mancato avviso al difensore dell'udienza del 04/06/2020, deducendo nullità assoluta per la mancata ricezione della PEC contenente il decreto che indicava i motivi della trattazione; 2) Erronea applicazione della legge penale (art. 62-bis c.p.) per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'applicazione della recidiva (reiterata specifica infraquinquennale), con richiesta di esclusione della recidiva, riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione delle pene al minimo con minimo aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata notifica: il provvedimento del Presidente del Tribunale di Lodi aveva previsto la trattazione, nel periodo emergenziale, delle udienze di discussione senza obbligo di invio del decreto motivato, e il difensore risultava comunque avvisato. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibili i rilievi relativi alle attenuanti generiche e alla recidiva, ritenendo la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso le attenuanti richiamando i pregressi giudiziari e aveva applicato la recidiva per la significativa prosecuzione delinquenziale, adeguata e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 1, lett. b) e lett. c)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. c) per vizi di nullità processuali, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; la Corte ha valutato entrambi i profili e li ha ritenuti infondati o inammissibili.
Riguarda le modalità di notifica degli atti: il ricorrente invocava la sua violazione, ma la Corte ha ritenuto che, per le udienze di discussione nel periodo emergenziale, non fosse richiesto l'invio del decreto motivato.
Norma sulle nullità per mancata avvertenza dell'udienza; la Corte ha ritenuto che l'avviso rituale al difensore fosse stato dato e che le disposizioni emergenziali escludevano l'obbligo addizionale dedotto.
Provvedimento del Presidente del Tribunale di Lodi
07/05/2020 prot. n. 1219/2020
Stabiliva, ai sensi dell'art. 83, comma 6 del d.l. 18/2020, che tra il 12/05 e 31/07/2020 sarebbero state trattate anche le udienze di discussione senza necessità di escussione testi; la Corte lo ha ritenuto decisivo per escludere la nullità lamentata.
art. 83, comma 6, decreto-legge 17/03/2020 n. 18 conv. in legge
conv. con modif. dalla legge 24/04/2020 n. 27
Autorizzava misure organizzative emergenziali in ordine alla trattazione dei procedimenti durante la pandemia; la Corte ha fatto riferimento a tale cornice per motivare la regolarità della trattazione.
Norma invocata dal ricorrente (tenuità del fatto/particolare tenuità) ma la Corte d'appello non ha riconosciuto attenuanti o tenuità alla luce della gravità, della reiterazione e dei precedenti; la Cassazione ha ritenuto insindacabile tale valutazione di merito.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e della personalità del colpevole: la Corte ha ricordato che il giudizio del merito su attenuanti generiche è valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
Sezioni giurisprudenziali richiamate
varie pronunce di cassazione citate in motivazione
Principi consolidati: sufficienza di motivazione succinta sulla recidiva; giudizio di fatto sulle attenuanti generiche insindacabile in legittimità se non contraddittorio.
Prevede la condanna alle spese del ricorso e eventuale ammenda in caso di ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a €3.000 alla cassa delle ammende.
Artt. 157, 161, 420, 529 cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente come riferimenti a nullità formali; la Corte ha ritenuto le censure inidonee a mostrare una nullità insanabile visto il quadro normativo emergenziale e la corretta comunicazione dell'udienza.
Massime di principio
- In periodo emergenziale le misure organizzative adottate dai presidenti di uffici giudiziari possono modificare gli obblighi di comunicazione agli avvocati; per contestare la regolarità dell'udienza occorre verificare la normativa speciale applicabile e dimostrare la violazione specifica di quell'iter.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice del merito: in Cassazione è sindacabile solo se la motivazione è mancante, contraddittoria o evidentemente insufficiente.
- L'applicazione della recidiva richiede una specifica motivazione che evidenzi come le condotte pregresse siano indicative di una persistente inclinazione criminosa; tale motivazione può essere succinta ma non può essere del tutto assente.
- L'invocazione dell'art. 62-bis (tenuità del fatto) può essere negata se i fatti sono gravi o inseriti in un quadro di reiterazione delinquenziale: la rilevanza dei precedenti incide sulla valutazione di tenuità.
- Per ottenere l'annullamento di atti per nullità processuali è necessario provare che sia stata violata una regola la cui osservanza è essenziale e che tale violazione abbia inciso sul diritto di difesa; la mera mancata ricezione di comunicazioni è inefficace se la normativa speciale non prevedeva l'obbligo dedotto.
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