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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22392/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione di immobile adibito ad agenzia bancaria. Dopo il diniego di rinnovo, la società locataria otteneva un decreto ingiuntivo per l'indennità di avviamento; le conduttrici proponevano opposizione chiedendo anche, in via riconvenzionale, la condanna della banca al ripristino di opere murarie e alla rimozione di una struttura blindata installata nei locali, con risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'immobile fino all'esecuzione dei lavori. Rigettate le opposizioni in primo grado e confermata la decisione in appello, una delle opponenti ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria, assumendo tempestiva l'eccezione di improcedibilità formulata dopo il mutamento del rito; 2) violazione degli artt. 112, 1223 e 1226 c.c., per asserita omessa pronuncia e mancata liquidazione del danno da mancato utilizzo dei locali; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna alle spese nonostante il parziale accoglimento della riconvenzionale; 4) violazione del d.m. n. 55/2014 sulla liquidazione delle spese di appello, sostenendo che, a seguito della riunione delle cause, la fase decisoria non potesse essere liquidata separatamente per ciascuna parte.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso per difetto di valida procura speciale, con conseguente inutilizzabilità dei relativi allegati e della memoria. Nel merito ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché, nel mutamento del rito, non si riaprono le preclusioni già maturate e l'eccezione di mancata mediazione non può essere recuperata nei termini concessi ex art. 426 c.p.c.; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti ex art. 366 n. 6 c.p.c.; il terzo motivo è stato rigettato perché, in presenza di domande contrapposte e di reciproca soccombenza, la regolazione delle spese segue il criterio del confronto tra i valori delle domande accolte, criterio correttamente applicato dalla corte territoriale; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo di adeguato riscontro negli atti e fondato su una prospettazione non supportata dal contenuto della sentenza e del ricorso. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, oltre a dare atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale per il controricorso in cassazione deve essere valida e riferibile al giudizio di cassazione; in difetto il controricorso è inammissibile.

  • art. 370 c.p.c.

    La memoria è consentita solo alla parte che abbia validamente proposto controricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione può avvenire in camera di consiglio con relazione del consigliere relatore.

  • art. 426 c.p.c.

    Nel mutamento del rito da ordinario a speciale le memorie e i documenti servono solo ad adeguare le difese al rito speciale, senza riaprire le preclusioni già maturate.

  • d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5

    La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda e la relativa eccezione va proposta nei termini propri della fase introduttiva, non potendo essere recuperata per effetto del mutamento di rito.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia richiede una precisa individuazione del capo di domanda asseritamente trascurato.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento richiede prova del danno-conseguenza e del nesso causale.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone che il danno sia certo nell'an debeatur e difficilmente provabile nel quantum.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente e localizzare gli atti e documenti su cui il motivo si fonda.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo le ipotesi di compensazione previste dalla legge.

  • art. 92 c.p.c.

    In caso di soccombenza reciproca il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese; nelle controversie con domande contrapposte occorre confrontare il valore delle domande accolte per individuare la parte maggiormente soccombente.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 2

    Quando più cause sono riunite, il compenso può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo; la doglianza richiede però un preciso riscontro fattuale nel giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussiste il presupposto per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1367 c.c.

    Nel dubbio la procura va interpretata in modo da conservarne l'efficacia, purché non risulti con evidenza la sua non riferibilità al giudizio di cassazione.

  • art. 159 c.p.c.

    Concorre al principio di conservazione degli atti processuali nella lettura della procura e della sua efficacia.

Massime di principio

  • Nel mutamento del rito da ordinario a speciale non si verificano regressioni del processo né si riaprono automaticamente le preclusioni già maturate; le integrazioni ex art. 426 c.p.c. servono solo ad adeguare le difese al nuovo rito.
  • L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità, deve essere proposta tempestivamente secondo le regole proprie della fase introduttiva e non può essere recuperata per effetto di termini concessi dopo il mutamento del rito.
  • In cassazione, la doglianza di omessa pronuncia o di errata valutazione del danno richiede specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti; in mancanza il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
  • La liquidazione delle spese in presenza di domande contrapposte e soccombenza reciproca non segue automaticamente il criterio della soccombenza pura, ma richiede di confrontare il valore delle domande accolte per individuare la parte maggiormente soccombente o l'opportunità della compensazione.
  • La procura speciale per il controricorso in cassazione deve essere effettivamente riferibile a quel giudizio e validamente congiunta all'atto; se emerge in modo univoco la sua destinazione ad altro procedimento, il controricorso è inammissibile.
  • La domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo di un immobile non può essere accolta sulla sola allegazione della cattiva riconsegna dei locali, occorrendo la puntuale deduzione e prova del danno-conseguenza e del nesso causale, salvo i limiti di una possibile liquidazione equitativa quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSfratto per morositàInadempimento
RamiProcesso civileLocazioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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