Sentenza del 20/05/2025 n. 591 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento esecutivo n. 21019382, emesso il 13 marzo 2024 e aggiornato con l’atto n. 23105866 del 17 ottobre 2024, notificato il 25 ottobre 2024, per € 674,86 di TARI 2019. Ha eccepito, da un lato, la nullità della copia cartacea per mancanza dell’attestazione di conformità all’originale e, dall’altro, la nullità dell’avviso per omessa notifica del precedente avviso di pagamento e per difetto di motivazione: l’atto indicava soltanto il tributo, l’anno, l’importo comprensivo di oneri e il numero della pratica, senza specificare gli immobili, il titolo di possesso, la destinazione d’uso, la superficie imponibile e l’aliquota necessari a ricostruire la pretesa.
La decisione
La Corte, in composizione monocratica, ha respinto il primo motivo: il contribuente non aveva formalmente disconosciuto l’atto né indicato differenze specifiche rispetto all’originale. Ha invece accolto la censura di difetto di motivazione: non risultava notificato un precedente atto cui l’avviso potesse rinviare e gli elementi forniti non consentivano di individuare l’an e il quantum della pretesa. Richiamato l’onere dell’amministrazione di provare in giudizio le violazioni contestate e la sufficienza della motivazione solo quando consenta di conoscere e contestare efficacemente la pretesa, la Corte ha annullato l’avviso impugnato. Spese processuali compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000
La decisione considera illegittimo l’avviso che non espone gli elementi essenziali della pretesa e non può essere integrato mediante rinvio a un atto precedente non notificato.
Art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130/2022
l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni...
L’amministrazione deve provare in giudizio, in modo circostanziato e puntuale, i presupposti della pretesa. Se gli elementi probatori sono assenti, contraddittori o insufficienti, il giudice deve annullare l’atto impositivo. La Corte afferma che la disposizione si applica alle controversie pendenti al 16 settembre 2022.
Art. 56 del d.P.R. n. 633/1972
In tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento ha carattere di "provocatio ad opponendum", sicché l'obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur".
La motivazione dell’accertamento deve mettere il contribuente in condizione di identificare gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne sia l’esistenza sia l’ammontare; una mera indicazione del tributo, dell’anno e della somma non è sufficiente se non consente tale verifica.
Massime di principio
- In una controversia tributaria, il contribuente che contesta una copia per difformità dall’originale deve disconoscerla formalmente e indicare specificamente le differenze; la sola mancanza di un’attestazione di conformità non ha determinato, in questo caso, l’accoglimento della censura.
- Un avviso tributario deve fornire informazioni sufficienti a ricostruire la pretesa e a verificarne presupposti e importo. Per la TARI possono essere necessari dati identificativi degli immobili e informazioni sulla superficie imponibile e sui criteri di calcolo.
- La motivazione per relationem presuppone che l’atto richiamato sia individuabile e portato a conoscenza del contribuente; se il precedente atto non risulta notificato, il richiamo non colma il difetto motivazionale.
- L’amministrazione deve sostenere la pretesa con elementi probatori circostanziati e puntuali; se la prova della fondatezza è insufficiente, l’atto può essere annullato.
- La decisione ha disposto la compensazione delle spese nonostante l’accoglimento del ricorso.
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