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Sentenza

Sentenza del 19/05/2025 n. 13343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’IVA pagata in rivalsa a Y. S.p.A. per il 2017, sostenendo che gli oneri generali del servizio elettrico (OGSE) fossero stati erroneamente inclusi nella base imponibile. La CTP di Milano, con sentenza n. 789/2022, aveva respinto il ricorso perché il cessionario sarebbe estraneo al rapporto tributario; la CGT di secondo grado della Lombardia aveva riformato la decisione, riconoscendo al cessionario la possibilità di chiedere direttamente il rimborso al Fisco e ritenendo gli OGSE esclusi dalla base imponibile. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha contestato la legittimazione sostanziale della società a chiedere direttamente all’Erario la restituzione dell’IVA pagata in rivalsa; con il secondo ha contestato l’esclusione degli OGSE dalla base imponibile ai sensi dell’art. 13 del DPR 633/1972.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, senza quindi decidere nel merito se gli OGSE siano o meno imponibili. Ha chiarito che, di regola, il cessionario che abbia pagato IVA indebita in rivalsa deve chiederne la restituzione al fornitore mediante azione civilistica; il rimborso dall’Erario spetta al cedente/prestatore che ha versato l’imposta. L’azione diretta del cessionario contro il Fisco è ammessa solo in ipotesi eccezionali, quando recuperare l’importo dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, oppure ricorrano le specifiche condizioni di tutela effettiva riconosciute dal diritto UE. Tali eccezioni non ricorrevano per gli OGSE. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza della CGT2 e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato H. M. S.p.A. a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.600 euro, oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Norme richiamate

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, comma 1, 18, comma 1, e 30-ter, comma 2

    Quindi, soltanto il cedente del bene o il prestatore del servizio che abbia effettuato in favore dell'erario un versamento IVA superiore al dovuto è legittimato a pretendere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria (v. Cass. n. 5094 del 2005 ; Cass. n. 2274 del 2004 , Cass. n. 5427 del 2000 ), la quale, essendo estranea al rapporto tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non può essere tenuta a rimborsare direttamente a quest'ultimo quanto dallo stesso versato in via di rivalsa ( Cass. n. 14933 del 2011 ; Cass. n. 17169 del 2015 ).

    La domanda di rimborso dell’IVA versata in eccesso all’Erario compete, in via ordinaria, al cedente o prestatore che ha effettuato il versamento. Il cessionario che ha pagato l’imposta in rivalsa deve rivolgersi al proprio fornitore, salvo eccezioni giustificate dai principi di effettività del diritto UE.

  • Art. 13, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma era richiamata nel secondo motivo dell’Agenzia, che sosteneva l’inclusione degli OGSE nella base imponibile. Poiché il primo motivo è stato accolto, la Cassazione ha dichiarato assorbita la questione e non ha stabilito se gli OGSE costituiscano elementi imponibili.

  • Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

    Questo Collegio ritiene, infine, che non sussistono i presupposti per la rimessione della questione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE , come sollecitato dalla società nel suo controricorso: la questione posta nel presente giudizio è stata già ampiamente esaminata dalla Corte di giustizia unionale e risolta nel senso esposto nelle argomentazioni sopra illustrate.

    Non occorre un rinvio pregiudiziale quando la questione interpretativa è già stata ampiamente esaminata dalla CGUE e la giurisprudenza esistente consente di risolverla.

  • Art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.

    In conclusione, in accoglimento del primo motivo e pronunciando sul ricorso (v. art. 382 , comma 3, ult. periodo, c.p.c.), la sentenza impugnata va cassata e va dichiarato inammissibile il ricorso originario.

    La disposizione consente alla Cassazione, ricorrendone i presupposti, di decidere direttamente la causa dopo la cassazione della sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso originario senza rinvio.

Massime di principio

  • Nel sistema IVA i rapporti tra Fisco e cedente, cedente e cessionario (rivalsa), e Fisco e cessionario (detrazione) sono distinti: il fatto che il cessionario abbia pagato l’IVA al fornitore non gli attribuisce, da solo, un’azione diretta di rimborso contro l’Erario.
  • Se il cessionario ha pagato al fornitore IVA non dovuta, la via ordinaria è chiedere la restituzione al fornitore con un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito. Il rimborso tributario diretto è normalmente richiesto dal soggetto passivo che ha versato l’imposta al Fisco.
  • Il diritto alla detrazione va distinto dalla domanda di restituzione dell’IVA relativa a una singola operazione: un rapporto diretto tra cessionario soggetto passivo e Fisco può rilevare quando l’Amministrazione contesta la detrazione o il credito IVA in sede di liquidazione, ma non deriva automaticamente dal pagamento in rivalsa.
  • L’azione diretta contro l’Amministrazione può essere ammessa in via eccezionale quando il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, o quando specifiche esigenze di effettività del diritto UE rendano inefficace la tutela civilistica. La mera contestazione dell’imponibilità o della base imponibile non basta, da sola, a integrare l’eccezione.
  • Se la Cassazione accoglie un motivo che rende inammissibile il ricorso originario, può cassare senza rinvio e definire direttamente la lite; gli altri motivi possono restare assorbiti, senza che la relativa questione sostanziale venga decisa.

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