Sentenza del 19/05/2025 n. 13340 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
H. M. S.p.A. aveva chiesto il rimborso dell’IVA pagata in rivalsa sulle forniture di energia elettrica del periodo 1° gennaio 2018–31 dicembre 2019, sostenendo che gli oneri generali del sistema elettrico (OGSE) fossero stati inclusi indebitamente nella base imponibile. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 1027/2022, aveva respinto il ricorso; la CGT di secondo grado della Lombardia aveva riformato la decisione, riconoscendo alla società la legittimazione al rimborso e accordandolo per l’88% dell’IVA relativa agli OGSE. L’Agenzia ha impugnato tale sentenza: con il primo motivo ha contestato la legittimazione sostanziale della cessionaria a chiedere direttamente all’Erario la restituzione dell’IVA pagata al fornitore, sostenendo che la domanda dovesse essere rivolta al cedente; con il secondo ha contestato l’esclusione degli OGSE dalla base imponibile IVA. H. M. ha resistito e ha chiesto anche la rimessione della questione alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo, senza quindi decidere se gli OGSE rientrassero nella base imponibile IVA. Ha chiarito che, di regola, il rimborso dell’IVA indebitamente fatturata può essere chiesto all’Erario dal cedente/prestatore che l’ha versata; il cessionario che l’ha pagata in rivalsa deve invece domandarne la restituzione al fornitore con un’azione civilistica. L’azione diretta del cessionario contro l’Amministrazione è eccezionale, ammessa quando il recupero dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, o in specifiche ipotesi di incompatibilità con il diritto UE: la controversia sugli OGSE non rientrava in tali casi. La Corte ha inoltre escluso la rimessione alla CGUE, perché la questione era già stata esaminata. Ha cassato senza rinvio la sentenza della CGT2 e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di H. M. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; H. M. è stata condannata a rimborsare all’Agenzia le spese di legittimità, liquidate in 7.600 euro, oltre spese prenotate a debito. Decisione dell’11 febbraio 2025, depositata il 19 maggio 2025.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, comma 1, 18, comma 1, e 30-ter, comma 2
La disciplina dei rapporti IVA non attribuisce, in via ordinaria, al cessionario il diritto di chiedere direttamente all’Erario il rimborso dell’imposta pagata al fornitore in rivalsa. Il cessionario deve rivolgersi al cedente/prestatore, salvo le eccezioni imposte dal principio di effettività.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È la disposizione processuale invocata per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali sull’IVA; il primo motivo, formulato ai sensi di tale disposizione, è stato accolto.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
In conclusione, in accoglimento del primo motivo e pronunciando sul ricorso (v. art. 382, comma 3, ult. periodo, c.p.c.), la sentenza impugnata va cassata e va dichiarato inammissibile il ricorso originario.
La Corte, accogliendo il motivo, ha potuto decidere la causa senza rinvio: ha cassato la sentenza d’appello e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.
Direttiva 2006/112/CE, art. 193
La rivalsa opera sul piano civilistico tra prestatore (emittente) e cessionario e, anche nel caso in cui fosse mancato ab origine l'esercizio della rivalsa, ciò sarebbe indifferente per l'ordinamento, rimanendo l'emittente (prestatore) collettore dell'IVA per conto dell'Erario ex art. 193 Dir. 2006/112/CE, salva la riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento (CGUE, 9 febbraio 2023, Euler Hermes, C-482/21, punto 32).
Il soggetto tenuto al versamento dell’IVA all’Erario è il prestatore che ha realizzato l’operazione imponibile; la rivalsa verso il cliente appartiene invece al distinto rapporto civilistico tra le parti.
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, art. 267
La richiesta della società di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché la Corte ha ritenuto la questione già esaminata dalla giurisprudenza unionale e non ha ravvisato ragioni idonee a rimetterla nuovamente alla Corte di giustizia.
Massime di principio
- In una controversia sul rimborso di IVA indebitamente addebitata in fattura, il cliente che ha pagato l’imposta in rivalsa deve normalmente chiedere la restituzione al fornitore con un’azione civilistica; il rimborso tributario verso l’Erario spetta al fornitore che ha versato l’imposta.
- Il fatto che il cessionario sia un soggetto passivo IVA o che svolga anche operazioni esenti non gli attribuisce, di per sé, un’azione diretta contro l’Erario per recuperare l’IVA pagata su una specifica operazione. Va distinta la domanda di rimborso dell’imposta relativa all’operazione dal diritto alla detrazione esercitato nella liquidazione IVA.
- L’azione diretta del cliente contro l’Amministrazione costituisce un’eccezione: può essere ammessa quando recuperare l’imposta dal fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile, oppure in particolari situazioni in cui il diritto UE non possa essere fatto valere nell’azione tra privati. La sola contestazione dell’erronea inclusione di una voce nella base imponibile non basta.
- Se la Cassazione accoglie un motivo che rende inammissibile il ricorso originario e non occorrono ulteriori accertamenti, può cassare senza rinvio; gli altri motivi possono rimanere assorbiti e non essere decisi nel merito.
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