Sentenza del 20/05/2025 n. 633 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di: 1) avviso di accertamento relativo a IRES "società di comodo" anno 2016 e IRAP 2016; 2) recupero IVA 2017 per aver detratto un credito IVA relativo al 2016. La contribuente deduceva di non rientrare nella disciplina delle società di comodo per essere risultata congrua rispetto agli studi di settore (tranne per il 2016), per l'immutabilità dei canoni (contratti pluriennali e disciplinati dalla L. 392/1978), per la diminuzione dei ricavi dovuta a fatti oggettivi (es. scissione) e per la mancata coincidenza della base sociale con la società conduttrice degli immobili. L'Agenzia contestava la tesi e confermava l'accertamento.
La decisione
Il giudice d'appello ha parzialmente accolto l'appello della contribuente: ha dichiarato l'illegittimità dell'atto di recupero IVA 2017 (annullandolo) alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE C-341/2022 che ha affermato l'illegittimità delle presunzioni nazionali che privano automaticamente del diritto alla detrazione IVA; ha invece confermato la legittimità dell'accertamento IRES e IRAP per il 2016, ritenendo corretti i calcoli dell'Agenzia, valorizzando la CTU che ha dato rilievo alle risultanze e ritenendo insufficiente la documentazione fornita dalla società per giustificare la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. Spese compensate.
Norme richiamate
L. 724/1994 - art. 30, comma 4
La norma prevede una presunzione che limita il diritto alla detrazione/neutralità IVA per soggetti con operatività insufficiente; la Corte d'appello ha ritenuto tale presunzione contraria al diritto UE per quanto riguarda la detrazione IVA, ma l'ha comunque ritenuta utilizzabile nell'ambito della disciplina sulle società di comodo per la determinazione di IRES/IRAP quando supportata da accertamenti e calcoli corretti.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-341/2022
La CGUE ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA ha portata generale e non può essere automaticamente escluso da presunzioni nazionali basate sul livello quantitativo delle operazioni a valle; il diniego della deduzione richiede elementi oggettivi, non mere supposizioni, e incombe sull'Amministrazione l'onere di provarli.
Direttiva IVA (principio di neutralità e diritto alla detrazione)
Principio secondo cui l'IVA deve essere neutra per il soggetto passivo; il diritto alla detrazione sussiste se ricorrono i presupposti normativi e non può essere limitato da presunzioni nazionali incompatibili con la direttiva.
L. 392/1978 (disciplina locazioni abitative)
La norma disciplina l'immutabilità di taluni canoni locativi; il giudice ha ritenuto che l'irrevocabilità del canone non sia di per sé esimente se, al momento della determinazione del canone, le compagini sociali coincidevano e successivamente vi è stata una sostituzione del conduttore che avrebbe reso opportuno un adeguamento.
Studi di settore / parametri
La valutazione della congruità rispetto agli studi di settore e alle variazioni di parametri è rilevante per l'esclusione dalla disciplina sulle società di comodo; tuttavia una modifica di un parametro per un biennio non è automaticamente dirimente se la documentazione non prova l'eccezionalità degli eventi e la non operatività della società.
Massime di principio
- Sul credito IVA: il diritto alla detrazione è principio di portata generale e la normativa o prassi nazionale che lo esclude automaticamente in base a presunzioni quantitativo-statistiche (es. art.30 L.724/1994) è da valutare alla luce della giurisprudenza UE; in assenza di elementi oggettivi e concreti che dimostrino un comportamento evasivo, l'Amministrazione non può negare la detrazione. Pertanto in casi analoghi il contribuente ha buone possibilità di ottenere l'annullamento del recupero IVA se l'atto si fonda solo su una presunzione generale.
- Sulle "società di comodo" (IRES/IRAP): il contribuente che vuole disapplicare la disciplina deve fornire documentazione adeguata e prove delle "situazioni oggettive" che giustificano ricavi esigui (es. eventi straordinari, scissioni, perdite temporanee, tenuta economica pluriennale). Se il CTU o accertamenti dell'Agenzia confermano i calcoli e la presunzione di elusività/inedibiltà, il giudice tende a confermare l'accertamento.
- Su contratti di locazione e canoni 'immutabili': l'esistenza di un canone stabilito contrattualmente e/o da norme speciali non esclude automaticamente la possibilità che quel canone sia sintomo di operazioni anomale se le circostanze (es. coincidenza delle compagini sociali al momento della stipula, successiva sostituzione del conduttore, evoluzione dei valori di mercato) avrebbero imposto un adeguamento. Il contribuente dovrebbe documentare e motivare perché il canone non poteva o non doveva essere modificato.
- Su onere della prova: l'onere di provare l'esistenza di elementi oggettivi che giustificano il diritto alla detrazione IVA o che escludono l'applicazione della disciplina sulle società di comodo è, per aspetti diversi, ripartito: l'Amministrazione deve fornire elementi concreti per sostenere comportamenti evasivi relativi all'IVA; il contribuente deve invece dimostrare con documenti e prove le ragioni oggettive della scarsa operatività per evitare la qualificazione come società di comodo.
- Suggerimento procedurale: in contenziosi complessi è utile richiedere o sollecitare consulenze tecniche (CTU/CTP) e produrre documentazione probatoria dettagliata (contratti, bilanci analitici, documenti societari relativi a scissioni/cessioni, perizie di mercato OMI, corrispondenza commerciale) per incidere sulle valutazioni tecniche che influenzano l'esito sul piano IRES/IRAP.
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