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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12128/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una rilevante somma dovuta in relazione a un mutuo chirografario concesso a una società, decreto opposto da quattro garanti personali. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo provata la fideiussione, valida la clausola di deroga all’art. 1956 c.c. e non vessatoria la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., nonché non provati i presupposti per la liberazione dei garanti. La Corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione i garanti hanno proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sulla domanda di nullità parziale del contratto di fideiussione, anche con riferimento alle clausole che riprodurrebbero lo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, e contestazione dell’applicazione dell’art. 345 c.p.c. per la produzione documentale in appello; 2) errata ritenuta validità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e mancata applicazione della disciplina consumeristica, assumendo di essere consumatori; 3) errata valutazione delle prove in ordine alla liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avesse concesso ulteriore credito alla debitrice conoscendone il peggioramento economico; 4) omessa valutazione dell’invalidità del contratto, prospettando un vizio del consenso, l’illimitatezza della garanzia e la mancanza di causa; 5) omessa valutazione dell’inesigibilità del credito, deducendo che l’erogazione del mutuo sarebbe stata assistita da altre garanzie (Confidi e Mediocredito Centrale) e che il loro rischio sarebbe stato solo parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, per il primo motivo, che la censura fosse priva di specificità e autosufficienza, non essendo stati adeguatamente trascritti e localizzati gli atti da cui ricavare la domanda di nullità parziale e non essendo stata dimostrata l’impossibilità non imputabile di produrre in primo grado il documento rilevante; per il secondo motivo, ha rilevato che la motivazione della Corte d’appello era fondata sia sulla specifica approvazione per iscritto della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., sia sulla mancanza di prova della qualità di consumatori, dedotta tardivamente e non ricavabile dagli atti indicati; per il terzo motivo, ha osservato che i ricorrenti chiedevano una rivalutazione del merito e non si confrontavano con l’accertamento di merito secondo cui non era provata la consapevolezza della banca né l’erogazione di ulteriore credito in danno dei garanti; per il quarto motivo, ha rilevato genericità, difetto di esposizione del fatto e mancata specificazione della domanda di annullamento e del vizio denunciato, oltre a una censura non aderente alla motivazione della Corte d’appello; per il quinto motivo, ha evidenziato la non attinenza della censura rispetto alla ratio decidendi, perché i giudici di merito avevano dichiarato la doglianza tardiva e comunque generica. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore richiede la prova che il creditore abbia concesso ulteriore credito al debitore principale nella consapevolezza del peggioramento delle sue condizioni economiche; tale prova è a carico dei garanti che invocano la decadenza.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola di deroga può essere validamente pattuita se specificamente approvata per iscritto; la questione dell’eventuale decadenza del creditore non può essere introdotta in cassazione se non trattata nei gradi di merito.

  • art. 1341 c.c.

    La clausola vessatoria è efficace quando sia oggetto di specifica approvazione per iscritto mediante richiamo chiaro e separato delle clausole soggette a sottoscrizione specifica.

  • art. 34 D.Lgs. 206/2005

    La disciplina consumeristica non opera automaticamente; la qualità di consumatore deve risultare dagli atti e non può essere affermata in modo tardivo e non documentato.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili produzioni documentali tardive, salvo che la parte dimostri che la mancata produzione in primo grado non le sia imputabile.

  • art. 366, comma primo, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve offrire una chiara e sintetica esposizione dei fatti di causa e delle questioni dedotte, pena l’inammissibilità.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    I motivi devono essere specificamente diretti contro la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure non pertinenti al decisum sono inammissibili.

  • art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.

    La parte ricorrente deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda le censure, con puntuale localizzazione.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo omesso, non essendo sufficiente una critica generica o una sollecitazione al riesame del merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’applicazione del diritto da parte del giudice, ma la censura è stata reputata inammissibile perché non aderente alla motivazione impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo alla valutazione delle prove non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere specificamente correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze solo astrattamente connesse o dirette a ricostruire diversamente i fatti sono inammissibili.
  • La deduzione di nullità o invalidità di una fideiussione richiede rigorosa allegazione e specifica indicazione degli atti rilevanti; non è sufficiente una generica affermazione contenuta nel ricorso.
  • La disciplina delle clausole vessatorie impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole derogaratorie nei rapporti tra professionisti, mentre la tutela consumeristica presuppone la prova della qualità di consumatore, non rilevabile in via meramente assertiva se non desumibile dagli atti.
  • La liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. presuppone la prova dell’ulteriore concessione di credito al debitore principale e della consapevolezza del creditore circa il peggioramento patrimoniale del debitore; la mera prospettazione di tali circostanze non basta.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la critica deve individuare un errore di diritto o un omesso esame di un fatto decisivo, non una diversa lettura delle prove.
  • La produzione documentale in appello è soggetta alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c., superabili solo dimostrando la non imputabilità della mancata produzione in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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