Cassazione Civile, Ordinanza n. 00735/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un appalto di opere pubbliche stipulato tra una società costruttrice e un comune. In primo grado il tribunale aveva respinto le domande della società verso il comune, dichiarato inammissibili quelle verso la regione, pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile alla società e respinto la domanda risarcitoria del comune. In appello la decisione è stata riformata in parte: è stata dichiarata la risoluzione del contratto per grave inadempimento del comune, con condanna dell’ente al pagamento in favore della società di una somma a titolo di danno e con ordine di restituzione, da parte della società, di quanto ricevuto. Il comune ha poi proposto ricorso per cassazione, accolto limitatamente al terzo motivo: la Suprema Corte ha affermato che, in caso di risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, le restituzioni conseguenti non hanno natura risarcitoria, ma derivano dalla retroattività della risoluzione; se riguardano somme di denaro sono debiti di valuta e non debiti di valore, sicché la rivalutazione monetaria non è dovuta se non nei limiti del maggior danno ex art. 1224 c.c. provato dal creditore. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo due errori di fatto: il primo sulla pretesa inammissibilità/infondatezza del proprio ricorso incidentale nel precedente giudizio di cassazione, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto rinunciate le domande di danno mentre esse sarebbero state sempre coltivate; il secondo sull’accoglimento del motivo del comune relativo alla rivalutazione, sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente percepito il contenuto delle domande e delle riserve e la natura risarcitoria dei danni da sospensione illegittima. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure non denunciassero un errore di percezione, ma soltanto un errore di giudizio o di valutazione dei motivi e degli atti, non emendabile con revocazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso per revocazione proposto dalla società appaltatrice è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi dedotti non integrassero errore di fatto revocatorio, ma contestassero la valutazione giuridica e interpretativa compiuta nella precedente ordinanza di cassazione. È stata quindi confermata la decisione impugnata sul punto e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La risoluzione per inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive produce effetti ex nunc sulle prestazioni da eseguire ed ex tunc sulle prestazioni già eseguite, determinando la restituzione delle attribuzioni patrimoniali ricevute.
Le somme dovute a titolo restitutorio, quando sono debiti di valuta, non sono soggette a rivalutazione automatica; il creditore può ottenere solo gli interessi legali e l’eventuale maggior danno se provato.
Quando la parte agisce per la risoluzione del contratto, le pretese conseguenti all’inadempimento devono essere fatte valere nelle forme ordinarie del risarcimento e richiedono prova dell’an e del quantum.
Richiamato in relazione alla gravità dell’inadempimento quale presupposto della risoluzione.
Consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione solo nei limiti dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.
L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, non in un errore di diritto, di interpretazione o di valutazione degli atti e dei motivi.
La qualificazione dei motivi di ricorso e la loro sussunzione nelle categorie del ricorso per cassazione sono attività di giudizio, non suscettibili di revocazione per errore di fatto.
Richiamato nella censura incidentale per dedotta omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la contraddittorietà della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Stabilisce l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la determinazione dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La revocazione della decisione della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto percettivo, cioè per una falsa percezione immediatamente verificabile dagli atti; non è invece utilizzabile per contestare l’interpretazione dei motivi di ricorso o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
- L’errore revocatorio non ricorre quando la censura, sotto l’apparenza della svista, mira in realtà a ottenere un nuovo esame del merito della decisione o della corretta qualificazione giuridica delle doglianze.
- Nelle controversie di appalto pubblico, se si agisce per la risoluzione del contratto, le pretese conseguenti all’inadempimento non vanno più veicolate come mere riserve in contabilità, ma secondo i principi generali della risoluzione e del risarcimento del danno.
- La risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive comporta la restituzione delle prestazioni già eseguite per effetto della caducazione della causa del contratto; se l’obbligo restitutorio riguarda denaro, esso integra un debito di valuta e non comporta automaticamente rivalutazione monetaria.
- La rivalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie restitutorie non è dovuta in via automatica: occorre allegare e provare un maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi legali.
- La qualificazione dei motivi di ricorso per cassazione e la loro sussunzione nelle categorie di impugnazione costituiscono attività di giudizio, non di mera percezione del fatto processuale, e dunque non sono sindacabili tramite revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
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