Cassazione Civile, Ordinanza n. 27264/2021 del 07/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una domanda revocatoria ordinaria proposta dal condominio contro un contratto di compravendita immobiliare stipulato tra la ricorrente, il coniuge e una società terza, ritenuto inefficace nei confronti del creditore condominiale. La ricorrente, rimasta contumace in primo grado, in appello ha dedotto la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo, sostenendo che la consegna fosse avvenuta a una persona qualificata solo come "addetta", ma in realtà segretaria del marito e non addetta alla casa. Con il ricorso per cassazione ha censurato la decisione di appello per violazione delle norme processuali e lesione del diritto di difesa, perché la corte territoriale aveva negato l'ammissione della prova testimoniale richiesta per dimostrare la nullità della notifica; ha inoltre denunciato errore di percezione su circostanza discussa tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che la prova testimoniale richiesta non era idonea a dimostrare con certezza il difetto della qualifica di "addetta alla casa" della consegnataria dell'atto, poiché si limitava a provare la mancata coincidenza tra il luogo di lavoro della consegnataria e la sede della società amministrata dalla ricorrente. Ha quindi ritenuto corretta la valutazione di irrilevanza dei capitoli di prova compiuta dalla corte d'appello. Inoltre, se la ricorrente intendeva contestare il luogo di esecuzione della notificazione così come attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata, avrebbe dovuto proporre querela di falso, trattandosi di circostanza coperta da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esperita dal condominio per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la compravendita immobiliare
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare violazione di norme processuali e lesione del diritto di difesa
richiamato solo indirettamente nel riferimento all'onere probatorio, quale cornice della dedotta prova contraria
richiamato per indicare le qualità della persona diversa dal destinatario a cui può essere consegnato l'atto nelle notificazioni
la relata di notificazione fa piena prova, fino a querela di falso, delle circostanze attestate dall'ufficiale giudiziario e percepite direttamente da lui
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova richiesta è decisiva, cioè idonea a demolire con certezza il fondamento della decisione di merito e non solo a rendere una diversa ricostruzione più probabile.
- Il giudice può legittimamente negare una prova testimoniale quando i capitoli dedotti risultano irrilevanti rispetto al thema probandum o comunque non idonei a dimostrare il fatto decisivo controverso.
- La contestazione del contenuto di una relata di notificazione, per quanto attiene alle circostanze direttamente attestate dall'ufficiale giudiziario, richiede querela di falso, poiché tali attestazioni sono assistite da fede privilegiata.
- La dimostrazione che il consegnatario dell'atto svolga la propria attività in luogo diverso non basta, di per sé, a escludere la qualifica di persona addetta alla casa né a superare la presunzione desumibile dalla relata, se non prova con certezza l'occasionalità della presenza nel luogo della consegna.
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