Cassazione Penale, Sentenza n. 40220/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 07/04/2025 che, a seguito di appello del Pubblico Ministero, ha disposto misure cautelari personali (arresti domiciliari) e sequestri preventivi finalizzati alla confisca (anche per equivalente), sequesro 'allargato' di un immobile e sequestro impeditivo delle quote societarie. I motivi di cassazione sollevati: 1) inammissibilità/inspecificità dell'appello del Pubblico Ministero per difetto di specificità (si contesta che l'appello si sia limitato a riprodurre la precedente istanza senza criticare puntualmente la motivazione del provvedimento impugnato); 2) vizio di motivazione rispetto al periculum in mora (rischio di dispersione dei beni), deducendo che non sussistono elementi concreti che giustifichino l'immediata anticipazione dell'ablazione patrimoniale, considerato che gli indagati erano a conoscenza dell'indagine da tempo e non hanno dato atti di dispersione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo infondato il rilievo di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero: l'appello era sufficientemente specifico rispetto alle carenze motivazionali del provvedimento del giudice a quo e legittimamente richiamava elementi non valutati. Sul secondo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso limitatamente al profilo del periculum in mora: ha annullato l'ordinanza con riferimento alla sussistenza del periculum in mora relativo al sequestro preventivo (in particolare alla confisca per equivalente e al sequestro allargato), ritenendo la motivazione del Tribunale insufficiente perché fondata su genericità (gravità dei fatti, presunta «ricchezza nascosta», spregiudicatezza) e non sulle ragioni concrete e specifiche che giustificano l'urgenza dell'ablazione anticipata. La Corte ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio sulla sussistenza del periculum in mora applicando i criteri motivazionali richiamati (necessità di indicare perché, nelle more del processo, il bene potrebbe essere disperso, modificato, alienato o deteriorato, e valutazione della composizione e comportamento patrimoniale degli indagati).
Norme richiamate
Disciplina dell'appello cautelare; la Corte richiama che l'appello cautelare deve rispettare i requisiti di specificità degli ordinari mezzi di impugnazione.
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la motivazione del periculum in mora deve spiegare le ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablativo.
Richiamate come principi generali applicabili all'impugnazione (indicazione dei capi e dei motivi, specificità della censura).
Distinzione tra sequestro conservativo e sequestro preventivo finalizzato alla confisca; non è possibile equiparare i presupposti motivazionali.
art. 231 del 2001 (D.Lgs. 231/2001)
Riferimento normativo al sequestro impeditivo delle quote societarie prevedibile nell'ambito della responsabilità amministrativa delle società.
Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale come esempio di fattispecie per la quale la confisca è disciplinata e ciò non esime il giudice dall'obbligo di motivare il periculum in mora.
Massime di principio
- L'appello cautelare del Pubblico Ministero deve indicare con specificità i punti censurati e le ragioni di fatto e di diritto; la mera riproposizione integrale dell'istanza originaria senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato può rendere il gravame inammissibile, salvo che la motivazione del giudice sia effettivamente lacunosa e il PM indichi quali omessi elementi debbano essere valutati
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) richiede una motivazione specifica sul periculum in mora: il giudice deve spiegare perché il bene potrebbe, nelle more del processo, essere disperso, modificato, alienato o deteriorato, e non può basarsi solo sulla gravità astratta dei fatti o sulla natura fungibile del denaro
- La mera titolarità formale di beni immobili o la conoscenza preliminare dell'indagine da parte dell'indagato non esauriscono l'indagine sul periculum; va valutata la composizione del patrimonio, la capacità reddituale e il comportamento effettivo dell'indagato in concreto rispetto al rischio di depauperamento
- Non esiste un automatismo tra obbligatorietà della confisca prevista dalla legge e esonero dell'onere motivazionale: anche qualora la confisca sia prevista dalla norma, il giudice deve comunque motivare l'urgenza dell'ablazione anticipata rispetto al giudizio definitivo
- In caso di motivazione insufficiente del Tribunale in ordine al periculum, la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per un nuovo esame che osservi i criteri di specificità e adeguatezza espositiva richiesti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite
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