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Sentenza

Sentenza n. 882/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici dal 2019 al 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza perché il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva spontaneamente eseguito la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Venezia, sezione Lavoro, n. 669/2024. Tale pronuncia aveva condannato l’Amministrazione a costituire in favore della docente, secondo le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Venezia era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito, ha constatato l’inadempimento non contestato del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione alla sentenza, costituendo la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione della docente e accreditandovi la somma di 2.000 euro, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la sanzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ne applica il comma 4, lett. e), in materia di penalità di mora e dispone le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è rimessa a una valutazione concreta, tenendo conto delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative all’adempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all’esecuzione della pronuncia nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione era stata ordinata dal giudice del lavoro.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Definiscono le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che il Ministero deve costituire e accreditare in esecuzione del giudicato.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’astreinte, della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico quali fatti notori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua notificazione all’amministrazione, l’inerzia dell’amministrazione obbligata legittima il giudice a ordinare l’esecuzione del comando giudiziale entro un termine e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale appartenente alla stessa amministrazione inadempiente, con facoltà di subdelega degli adempimenti esecutivi; quando svolge funzioni commissariali quale dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza sulle condizioni del debitore pubblico, sulle difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi o di bilancio e sulle altre ragioni ostative, potendo condurre anche alla mancata applicazione della sanzione.
  • La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire, se valutati come fatti notori e in concreto rilevanti, ragioni ostative sufficienti a escludere la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento dell’astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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