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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11800/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca urbanistica disposta con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (8 novembre 2016) a seguito di lottizzazione abusiva. I motivi di ricorso contestavano: 1) l'applicabilità all'ipotesi di confisca edilizia dell'art. 578-bis c.p.p. (e, più in generale, la prevedibilità della sanzione in presenza di prescrizione); 2) la presunta anteriorità della prescrizione (sostenendo che il reato era già prescritto nel 2007) e il mancato accertamento tecnico sulla data di ultimazione delle opere; 3) l'assenza di autonoma valutazione da parte del giudice dell'esecuzione dei presupposti oggettivi della confisca (ovvero idoneità delle opere a modificare l'assetto territoriale); 4) la erronea sovrapposizione della colpa dell'amministratore ai fini dell'irrogazione della confisca alla società, sostenendo che La Sonrisa fosse un terzo estraneo e non uno "schermo"; 5) la mancata valutazione del principio di proporzionalità e del diverso grado di responsabilità della società. In sede di replica la difesa richiamava inoltre la recente giurisprudenza europea (Corte EDU, Petruzzo e altri) per sostenere l'illegittimità della confisca nei confronti di soggetti non parti del processo penale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la legittimità della confisca urbanistica per le seguenti ragioni principali: a) i fatti di lottizzazione abusiva sono stati definitivamente accertati e la condotta illecita è risultata protratta fino ad almeno aprile 2011, sicché la declaratoria di prescrizione in sede d'appello non impedisce, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, il mantenimento della confisca quando il fatto sia stato oggettivamente e soggettivamente accertato in un giudizio che abbia assicurato pieno contraddittorio; b) l'eccezione sulla prescrizione anteriore (2007) è infondata: la consumazione del reato si individua nell'ultimo atto integrante la condotta e gli obblighi probatori in ordine a date alternative gravano sugli imputati; c) l'argomentazione che ricollega la confisca all'entrata in vigore di norme successive non impedisce l'applicazione della misura in presenza di reati pluriennali e progressivi realizzati anche prima di talune riforme, atteso che la confisca ha natura sostanziale e processuale ben radicata nella materia edilizia; d) l'eccezione fondata sulla giurisprudenza CEDU (Petruzzo) non si applica al caso perché La Sonrisa è stata qualificata dai giudici come "società schermo" partecipante e funzionale all'attività lottizzatoria, quindi non è paragonabile ai terzi acquirenti tutelati da quella pronuncia; e) il giudice ha adeguatamente valutato la proporzionalità della misura, ritenendo la confisca idonea e necessaria per ripristinare la riserva di pianificazione territoriale, dato il rilevante impatto delle opere. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 578-bis c.p.p.

    Disciplina processuale introdotta nel 2018 richiamata dalla difesa come limite all'applicabilità di misure ablative successive, ma la Corte ritiene che questa norma non impedisca il mantenimento della confisca urbanistica quando il fatto sia stato definitivamente e pienamente accertato

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione a profili processuali; la Corte non ha ritenuto che la relativa disciplina precluda la conservazione della confisca nel caso concreto

  • art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia)

    "la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni... e delle opere abusivamente costruite"

    Norma che collega la confisca all'accertamento del reato di lottizzazione abusiva: la Corte la interpreta nel senso che la confisca può essere mantenuta anche in presenza di prescrizione, purché il fatto sia stato oggettivamente e soggettivamente accertato con pieno contraddittorio

  • art. 157 c.p.

    Norma sulla prescrizione richiamata dalla difesa per sostenere una estinzione anteriore del reato; la Corte ha ritenuto invece che la consumazione sia da individuarsi nell'ultimo atto edificatorio (apparentemente aprile 2011) e che l'onere di provare date diverse incombe sugli imputati

  • art. 240-bis c.p.

    Norma richiamata dalla difesa in dottrina comparativa con l'art. 578-bis; la Corte sottolinea che le questioni sollevate non incidono sulla legittimità della confisca urbanistica fondata sull'art. 44 d.P.R. 380/2001

  • legge n. 47/1985, art. 19

    Riferimento storico per la confisca edilizia: la Corte ricorda che misure ablative di tal genere erano già previste in passato e risultano intellegibili rispetto ai fatti commessi negli anni '80 e successivi

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 30, comma decimo

    Richiamato in relazione all'ambito di applicazione temporale delle sanzioni civili: la Corte chiarisce che ciò non esclude l'applicazione di misure penali/ablatorie per i fatti precedenti in materia di lottizzazione

  • legge n. 10/1977, art. 17, lett. b

    Norma penale precedente in materia edilizia, ricordata per affermare che già allora esisteva un precetto penalmente rilevante in tema di lottizzazione abusiva, intellegibile dagli autori dei fatti

  • Sentenza Sezioni Unite Corte di cassazione, Perroni n. 13539/2020

    Giurisprudenza di legittimità che ha precisato la possibilità di mantenere la confisca in tema di lottizzazione anche in presenza di prescrizione, se il fatto è stato accertato con pieno contraddittorio; richiamata e applicata dalla Corte

  • Giurisprudenza Corte EDU: Petruzzo e altri c. Italia

    Decisione europea richiamata dalla difesa per tutelare i terzi acquirenti non parti del processo; la Corte di cassazione ha ritenuto la pronuncia non applicabile al caso concreto poiché La Sonrisa è stata qualificata come società schermo e non come terzo acquirente estraneo

  • Giurisprudenza Corte EDU: G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia

    Decisione europea e principio di proporzionalità richiamati dalla Corte: la confisca può risultare compatibile con i canoni sovranazionali se accompagnata da adeguata motivazione e rapporto proporzionale tra interesse pubblico e privato

Massime di principio

  • La confisca urbanistica prevista dall'art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 può essere mantenuta anche quando il reato risulti prescritto, se il fatto è stato oggettivamente e soggettivamente accertato in un giudizio che abbia assicurato pieno contraddittorio e partecipazione degli interessati
  • La consumazione del reato di lottizzazione abusiva si identifica nell'ultimo atto concretamente idoneo a completare o aggravare l'assetto abusivo del territorio; l'onere di dimostrare date alternative di decorrenza della prescrizione grava sugli imputati/ricorrenti
  • La qualificazione della società come "schermo" o come soggetto direttamente implicato nella lottizzazione fa cadere la tutela speciale riservata ai terzi acquirenti: società utilizzate per proseguire o occultare l'attività illecita non sono considerate terzi estranei
  • Le pronunce della Corte EDU che tutelano i terzi acquirenti (es. Petruzzo) ostano all'applicazione automatica della confisca nei confronti di soggetti non processati solo quando questi siano effettivamente terzi e non abbiano avuto possibilità di difesa nel processo; occorre distinguere caso per caso
  • Il principio di proporzionalità impone sempre motivazione adeguata sul nesso tra il danno all'assetto territoriale e la misura ablativa scelta; tuttavia, per lottizzazioni di vasta entità e con elevato grado di dolo, la confisca può risultare la misura idonea e necessaria, escludendo misure meno afflittive

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