Sentenza del 22/03/2024 n. 7806 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva proposto diciotto motivi di ricorso contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la legittimità dell'imposta di registro al 3% su Euro 3.010.733,34, pari a capitale e interessi riconosciuti da una sentenza civile del Tribunale di Forlì. La controversia riguardava anche la tempestività e l'ammissibilità dell'appello dell'Agenzia, l'applicabilità dell'agevolazione per le sentenze relative a reati, la misura dell'imposta e l'ulteriore tassazione dello 0,5% sulla fideiussione. Nel giudizio di cassazione, A.A. ha però documentato di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 per la cartella relativa all'avviso contestato, di aver versato la prima rata e di essersi impegnato a non proseguire la causa; ha quindi sostenuto che la materia del contendere fosse cessata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i diciotto motivi. Ha ritenuto che l'adesione documentata alla definizione agevolata, l'accettazione della procedura, il pagamento della prima rata e l'impegno del ricorrente a non proseguire fossero elementi univoci del venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione. La sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale aveva dunque stabilito, in sintesi, l'imposta di registro del 3% su Euro 3.010.733,34, escluso il cumulo dello 0,5% sulla fideiussione e compensato le spese dei gradi di merito; tali questioni non sono state riesaminate dalla Cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese di cassazione, poiché l'Agenzia era rimasta intimata. Non è stato imposto un ulteriore contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
La definizione agevolata consente la sospensione dei giudizi relativi ai carichi inclusi e ne determina l'estinzione soltanto quando la procedura è effettivamente perfezionata e i pagamenti sono documentati. Nel caso concreto, pur senza dichiarare estinto il giudizio per perfezionamento della procedura, la Corte ha valutato l'adesione e l'impegno a non proseguire come elementi che dimostravano la sopravvenuta mancanza di interesse.
In modo tale che il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile ogniqualvolta emergano dagli atti univoci elementi per ravvisare in capo al ricorrente il venir meno - proprio per effetto dell'accesso alla procedura definitoria in esame - di un concreto ed attuale interesse alla prosecuzione del giudizio ed all'ottenimento di una decisione sul fondo della questione, ex art. 100 cod.proc.civ.
Per proseguire un giudizio occorre un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione. Se fatti sopravvenuti, come l'adesione senza riserve a una procedura di definizione agevolata accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio, dimostrano che tale interesse è venuto meno, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sempre sulla base dei consolidati indirizzi di legittimità che si sono richiamati, va poi considerato che la pronuncia di inammissibilità del presente processo non preclude la compensazione delle spese di lite, posto che: "la condanna della parte che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe, infatti, con la ratio di questa", nulla dovendosi peraltro provvedere nel caso - come di specie - nel quale l'altra parte sia rimasta intimata.
Il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando l'inammissibilità deriva da un evento sopravvenuto, quale l'adesione alla definizione agevolata, e non da un'impugnazione originariamente inammissibile o pretestuosa. La Corte ha inoltre ritenuto che la soluzione premiale non giustificasse una condanna alle spese; nel caso concreto non ha disposto spese perché la resistente era rimasta intimata.
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio: occorre verificare se la procedura sia stata perfezionata e se i pagamenti richiesti siano stati documentati, secondo la disciplina applicabile.
- Anche prima del perfezionamento integrale della definizione, la dichiarazione di adesione e l'impegno a non proseguire possono dimostrare che il ricorrente non ha più un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione sul merito; in tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La carenza sopravvenuta di interesse va distinta dall'inammissibilità originaria: secondo la decisione, non giustifica il contributo unificato aggiuntivo previsto per impugnazioni originariamente inammissibili.
- La pronuncia non conferma nel merito la correttezza dell'imposta contestata: la Cassazione non ha esaminato i motivi tributari, perché la sopravvenuta carenza di interesse ha impedito la decisione sulle questioni sostanziali.
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